L'art. 3-ter, l. 14 febbraio 2012, n. 9, Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede una nuova organizzazione dei luoghi deputati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. La nuova disciplina stabilisce che l'esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e di custodia sarà eseguibile esclusivamente all'interno di nuove strutture sanitarie – con l'ulteriore precisazione « che le persone che hanno cessato di essere pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale ». La gestione interna delle strutture è di esclusiva competenza sanitaria. Per quanto concerne i trattamenti sanitari delle persone ricoverate nelle strutture residenziali varrà il principio della volontarietà. È auspicabile che nei confronti delle persone ricoverate nelle strutture residenziali venga prevista la nomina di un amministratore di sostegno, con il compito specifico di provvedere alle cure del paziente, individuate in un piano di trattamento sanitario redatto dall'équipe medico psichiatrica.

Superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari: profili civilistici

VENCHIARUTTI, ANGELO
2013-01-01

Abstract

L'art. 3-ter, l. 14 febbraio 2012, n. 9, Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede una nuova organizzazione dei luoghi deputati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. La nuova disciplina stabilisce che l'esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e di custodia sarà eseguibile esclusivamente all'interno di nuove strutture sanitarie – con l'ulteriore precisazione « che le persone che hanno cessato di essere pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale ». La gestione interna delle strutture è di esclusiva competenza sanitaria. Per quanto concerne i trattamenti sanitari delle persone ricoverate nelle strutture residenziali varrà il principio della volontarietà. È auspicabile che nei confronti delle persone ricoverate nelle strutture residenziali venga prevista la nomina di un amministratore di sostegno, con il compito specifico di provvedere alle cure del paziente, individuate in un piano di trattamento sanitario redatto dall'équipe medico psichiatrica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2727088
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