Una delle questioni di diritto successorio più dibattute, soprattutto nella giurisprudenza, riguarda l’ammissibilità della disposizione testamentaria di mera esclusione di uno o più successibili ex lege, quando la medesima non sia accompagnata da disposizioni attributive, anche implicite, a favore di altri soggetti: il tema merita di esser affrontato, sia per la recente inversione di tendenza della giurisprudenza di legittimità, sia per le novità normative introdotte dalla l. 10.12.2012, n° 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), la quale consente nel nuovo art. 448 bis c.c. proprio un’ipotesi di diseredazione del figlio nei confronti del genitore. II principio della libertà testamentaria riconosce al testatore la facoltà di disporre dei propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere, nel senso di regolare, con una precisa manifestazione di volontà, la sorte del suo patrimonio: regolare significa, non solo attribuire secondo le modalità dell’art. 588 c.c. (eredità e legato), non esaustive del possibile contenuto della scheda testamentaria, ma più ampiamente disciplinare anche senza disposizioni attributive. Pertanto, può affermarsi la validità della clausola diseredativa meramente negativa, la quale è indubbiamente di natura patrimoniale ed equivale, non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa. A ritenere diversamente, si rischierebbe di violare il principio di eguaglianza; inoltre, l’ampio riconoscimento alla libertà ed all’autonomia del testatore è in linea con il recente Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012. Peraltro, ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non attributiva, deve comunque non violare i diritti del legittimario: nei confronti di quest’ultimo, all’opinione che ritiene tale clausola affetta da nullità, si contrappone l’orientamento, qui ritenuto preferibile, che considera la medesima valida ed efficace, con l’effetto di riconoscere sempre al legittimario l’azione di riduzione, nei confronti, sia degli eredi testamentari, sia degli altri successibili ex lege del de cuius quando il chiamato testamentario manchi o comunque non accetti. Infine, l’affermata validità di un’autonoma disposizione negativa importa la necessità di affrontare ancora due questioni: la prima concerne il titolo della successione, legittima o testamentaria, dei successibili ex lege non contemplati dalla clausola di diseredazione; la seconda riguarda l’applicabilità della rappresentazione, se non risulti una diversa volontà del testatore, a favore dei discendenti del diseredato.

Validità del testamento di contenuto meramente diseredativo

PACIA, ROMANA
2014-01-01

Abstract

Una delle questioni di diritto successorio più dibattute, soprattutto nella giurisprudenza, riguarda l’ammissibilità della disposizione testamentaria di mera esclusione di uno o più successibili ex lege, quando la medesima non sia accompagnata da disposizioni attributive, anche implicite, a favore di altri soggetti: il tema merita di esser affrontato, sia per la recente inversione di tendenza della giurisprudenza di legittimità, sia per le novità normative introdotte dalla l. 10.12.2012, n° 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali), la quale consente nel nuovo art. 448 bis c.c. proprio un’ipotesi di diseredazione del figlio nei confronti del genitore. II principio della libertà testamentaria riconosce al testatore la facoltà di disporre dei propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere, nel senso di regolare, con una precisa manifestazione di volontà, la sorte del suo patrimonio: regolare significa, non solo attribuire secondo le modalità dell’art. 588 c.c. (eredità e legato), non esaustive del possibile contenuto della scheda testamentaria, ma più ampiamente disciplinare anche senza disposizioni attributive. Pertanto, può affermarsi la validità della clausola diseredativa meramente negativa, la quale è indubbiamente di natura patrimoniale ed equivale, non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa. A ritenere diversamente, si rischierebbe di violare il principio di eguaglianza; inoltre, l’ampio riconoscimento alla libertà ed all’autonomia del testatore è in linea con il recente Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012. Peraltro, ogni disposizione patrimoniale di ultima volontà, anche se non attributiva, deve comunque non violare i diritti del legittimario: nei confronti di quest’ultimo, all’opinione che ritiene tale clausola affetta da nullità, si contrappone l’orientamento, qui ritenuto preferibile, che considera la medesima valida ed efficace, con l’effetto di riconoscere sempre al legittimario l’azione di riduzione, nei confronti, sia degli eredi testamentari, sia degli altri successibili ex lege del de cuius quando il chiamato testamentario manchi o comunque non accetti. Infine, l’affermata validità di un’autonoma disposizione negativa importa la necessità di affrontare ancora due questioni: la prima concerne il titolo della successione, legittima o testamentaria, dei successibili ex lege non contemplati dalla clausola di diseredazione; la seconda riguarda l’applicabilità della rappresentazione, se non risulti una diversa volontà del testatore, a favore dei discendenti del diseredato.
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