Il commento riguarda l’art. 52 TUE. Si tratta di una disposizione fondamentale che delimita il campo di applicazione territoriale dei trattati e, di conseguenza, degli atti di diritto derivato dell’Unione europea. Essa stabilisce che, in via di principio, il diritto dell’Unione si applica agli Stati membri, i quali vengono individualmente indicati nella norma secondo le rispettive denominazioni costituzionali. Il riferimento agli Stati membri contenuto nell’art. 52 TUE implica la coincidenza dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione con la sfera di sovranità degli Stati membri. In altri termini, il campo di applicazione dei Trattati include — anche al di là di una base strettamente territoriale — tutti gli spazi che, in virtù delle disposizioni interne, nonché degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, sono soggetti alla sovranità degli Stati membri. Il campo di applicazione territoriale dei trattati può cambiare nel tempo, ampliandosi o restringendosi, a seguito di modifiche riguardanti la membership dell’Unione. D’altra parte, la regola prevista dall’art. 52 TUE rappresenta soltanto una previsione di massima che viene precisata, e talvolta derogata, da diverse disposizioni contenute nel diritto primario e in fonti derivate. La delimitazione del campo di applicazione territoriale dei trattati deriva quindi da una disciplina assai articolata che in numerosi casi, e sotto diversi profili, precisa il suddetto criterio generale o deroga ad esso. L’art. 52 TUE non esclude che, in certi casi e a determinate condizioni, i trattati e il diritto derivato possano esplicare effetti al di fuori del territorio dell’Unione (c.d. applicazione extraterritoriale del diritto dell’Unione europea).

Commento dell’art. 52 del Trattato sull'Unione Europea

SPITALERI, FABIO
2014-01-01

Abstract

Il commento riguarda l’art. 52 TUE. Si tratta di una disposizione fondamentale che delimita il campo di applicazione territoriale dei trattati e, di conseguenza, degli atti di diritto derivato dell’Unione europea. Essa stabilisce che, in via di principio, il diritto dell’Unione si applica agli Stati membri, i quali vengono individualmente indicati nella norma secondo le rispettive denominazioni costituzionali. Il riferimento agli Stati membri contenuto nell’art. 52 TUE implica la coincidenza dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione con la sfera di sovranità degli Stati membri. In altri termini, il campo di applicazione dei Trattati include — anche al di là di una base strettamente territoriale — tutti gli spazi che, in virtù delle disposizioni interne, nonché degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, sono soggetti alla sovranità degli Stati membri. Il campo di applicazione territoriale dei trattati può cambiare nel tempo, ampliandosi o restringendosi, a seguito di modifiche riguardanti la membership dell’Unione. D’altra parte, la regola prevista dall’art. 52 TUE rappresenta soltanto una previsione di massima che viene precisata, e talvolta derogata, da diverse disposizioni contenute nel diritto primario e in fonti derivate. La delimitazione del campo di applicazione territoriale dei trattati deriva quindi da una disciplina assai articolata che in numerosi casi, e sotto diversi profili, precisa il suddetto criterio generale o deroga ad esso. L’art. 52 TUE non esclude che, in certi casi e a determinate condizioni, i trattati e il diritto derivato possano esplicare effetti al di fuori del territorio dell’Unione (c.d. applicazione extraterritoriale del diritto dell’Unione europea).
2014
881416584X
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