L’art. 19 TFUE costituisce un tassello fondamentale della complessa e articolata disciplina antidiscriminatoria dell’Unione europea. Tale disposizione si caratterizza per l’assenza di un’autonoma portata precettiva, nel senso che non introduce essa stessa una regola generale di eguaglianza né specifici divieti di discriminazione. La norma si limita infatti a istituire una base giuridica che autorizza le istituzioni dell’Unione ad adottare misure di contrasto alle discriminazioni e atti di incentivazione delle politiche degli Stati membri per la lotta alle diseguaglianze. Ricorrendo a questa nuova base giuridica, il Consiglio ha potuto adottare appositi atti volti a combattere contro forme di discriminazione – come quelle basate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale –in origine non considerate nei Trattati istitutivi. Grazie a questa base giuridica, il Consiglio può approvare provvedimenti di contenuto assai ampio, che non devono necessariamente limitarsi alla disciplina di nuovi divieti, ma possono condurre anche alla predisposizione di meccanismi di carattere amministrativo e processuale destinati, più che al divieto delle discriminazioni, alla promozione concreta della parità.

Commento dell’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

SPITALERI, FABIO
2014-01-01

Abstract

L’art. 19 TFUE costituisce un tassello fondamentale della complessa e articolata disciplina antidiscriminatoria dell’Unione europea. Tale disposizione si caratterizza per l’assenza di un’autonoma portata precettiva, nel senso che non introduce essa stessa una regola generale di eguaglianza né specifici divieti di discriminazione. La norma si limita infatti a istituire una base giuridica che autorizza le istituzioni dell’Unione ad adottare misure di contrasto alle discriminazioni e atti di incentivazione delle politiche degli Stati membri per la lotta alle diseguaglianze. Ricorrendo a questa nuova base giuridica, il Consiglio ha potuto adottare appositi atti volti a combattere contro forme di discriminazione – come quelle basate sulla razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età e l’orientamento sessuale –in origine non considerate nei Trattati istitutivi. Grazie a questa base giuridica, il Consiglio può approvare provvedimenti di contenuto assai ampio, che non devono necessariamente limitarsi alla disciplina di nuovi divieti, ma possono condurre anche alla predisposizione di meccanismi di carattere amministrativo e processuale destinati, più che al divieto delle discriminazioni, alla promozione concreta della parità.
2014
881416584X
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