Article 17 (7) TEU regulates the nomination of the President of the European Commission. According to the current legal framework, the designation of this body is the result of the institutional dialogue between the European Council and the European Parliament, that is facilitated by appropriate consultations. The balance of power provided for by the Treaties puts the two involved institutions, at least in principle, in an equal position: they are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the Commission. On the occasion of the European elections in 2014, this position has been changed, at least in part, in favor of the European Parliament. The main European parties decided to propose to voters some “leading candidates”, then created a parliamentary majority that, during the consultations, declared its support in favor of the person linked to the political group with the highest number of seats. The European Council acknowledged this guideline by proposing that person for the office of the President of the Commission. This work demonstrates that – without being forbidden nor imposed by the treaties – the “leading candidate” process has caused a shift in the established institutional balances by reducing the weight of the Heads of State or Government in favor of the European Parliament and the political groups that have the absolute majority of seats in the Assembly. This practice does not affect the role assigned to the Commission as guardian of the general interest: it remains safeguarded by the obligations of independence and impartiality on the members of the body, including – obviously – the President. The practice in question does not even constitute an unlawful interference with the prerogatives of the European Council that retains a margin of discretion, although reduced, in the proposal of the candidate for that office. The “leading candidate” process represents one of the possible ways by which the European parties accomplish the task, assigned by the Charter and the Treaties, of promoting the formation of a European political awareness and facilitating the expression of the political will of EU citizens. ----- L’art. 17, par. 7, TUE disciplina la nomina del Presidente della Commissione europea. Secondo l’attuale disciplina, la designazione di tale organo è il frutto di un dialogo istituzionale, che intercorre tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo e che è favorito dallo svolgimento di appropriate consultazioni. Il bilanciamento dei poteri voluto dai trattati pone le due istituzioni coinvolte in una posizione, almeno in via di principio, paritaria e parimenti determinante nella scelta di tale carica. In occasione delle elezioni europee del 2014 tale posizione è stata, almeno in parte, modificata in favore del Parlamento europeo. I principali partiti europei hanno deciso di proporre agli elettori dei “candidati di spicco” e hanno poi creato una maggioranza parlamentare che, nel corso delle consultazioni, ha dichiarato il suo sostegno a favore della persona collegata al gruppo politico con il maggior numero di seggi. Il Consiglio europeo ha recepito tale indicazione, proponendo tale persona per la carica di Presidente della Commissione. Il presente lavoro dimostra che – senza essere vietata né imposta dai trattati – la prassi del “candidato di spicco” ha determinato uno spostamento degli equilibri istituzionali consolidati, riducendo il peso dei Capi di Stato o di Governo in favore del Parlamento europeo e dei gruppi politici che, in seno all’Assemblea, detengono la maggioranza assoluta dei seggi. Tale prassi non intacca il ruolo di garante dell’interesse generale affidato alla Commissione: esso continua ad essere salvaguardato dai vincoli di indipendenza e di imparzialità che gravano sui membri del collegio, ivi compreso – com’è ovvio – il Presidente. La prassi in questione non costituisce neppure un’illecita ingerenza sulle prerogative del Consiglio europeo, il quale conserva un margine di discrezionalità, sia pure ridotto, nella proposta del candidato a tale carica. La prassi del “candidato di spicco” rappresenta una delle possibili modalità attraverso le quali i partiti europei adempiono al compito, loro affidato dalla Carta e dai trattati, di favorire la formazione di una coscienza politica europea e di agevolare l’espressione della volontà politica dei cittadini dell’Unione.

L’equilibrio istituzionale fra Parlamento europeo e Consiglio europeo nella nomina del Presidente della Commissione

SPITALERI, FABIO
2015-01-01

Abstract

Article 17 (7) TEU regulates the nomination of the President of the European Commission. According to the current legal framework, the designation of this body is the result of the institutional dialogue between the European Council and the European Parliament, that is facilitated by appropriate consultations. The balance of power provided for by the Treaties puts the two involved institutions, at least in principle, in an equal position: they are jointly responsible for the smooth running of the process leading to the election of the President of the Commission. On the occasion of the European elections in 2014, this position has been changed, at least in part, in favor of the European Parliament. The main European parties decided to propose to voters some “leading candidates”, then created a parliamentary majority that, during the consultations, declared its support in favor of the person linked to the political group with the highest number of seats. The European Council acknowledged this guideline by proposing that person for the office of the President of the Commission. This work demonstrates that – without being forbidden nor imposed by the treaties – the “leading candidate” process has caused a shift in the established institutional balances by reducing the weight of the Heads of State or Government in favor of the European Parliament and the political groups that have the absolute majority of seats in the Assembly. This practice does not affect the role assigned to the Commission as guardian of the general interest: it remains safeguarded by the obligations of independence and impartiality on the members of the body, including – obviously – the President. The practice in question does not even constitute an unlawful interference with the prerogatives of the European Council that retains a margin of discretion, although reduced, in the proposal of the candidate for that office. The “leading candidate” process represents one of the possible ways by which the European parties accomplish the task, assigned by the Charter and the Treaties, of promoting the formation of a European political awareness and facilitating the expression of the political will of EU citizens. ----- L’art. 17, par. 7, TUE disciplina la nomina del Presidente della Commissione europea. Secondo l’attuale disciplina, la designazione di tale organo è il frutto di un dialogo istituzionale, che intercorre tra il Consiglio europeo e il Parlamento europeo e che è favorito dallo svolgimento di appropriate consultazioni. Il bilanciamento dei poteri voluto dai trattati pone le due istituzioni coinvolte in una posizione, almeno in via di principio, paritaria e parimenti determinante nella scelta di tale carica. In occasione delle elezioni europee del 2014 tale posizione è stata, almeno in parte, modificata in favore del Parlamento europeo. I principali partiti europei hanno deciso di proporre agli elettori dei “candidati di spicco” e hanno poi creato una maggioranza parlamentare che, nel corso delle consultazioni, ha dichiarato il suo sostegno a favore della persona collegata al gruppo politico con il maggior numero di seggi. Il Consiglio europeo ha recepito tale indicazione, proponendo tale persona per la carica di Presidente della Commissione. Il presente lavoro dimostra che – senza essere vietata né imposta dai trattati – la prassi del “candidato di spicco” ha determinato uno spostamento degli equilibri istituzionali consolidati, riducendo il peso dei Capi di Stato o di Governo in favore del Parlamento europeo e dei gruppi politici che, in seno all’Assemblea, detengono la maggioranza assoluta dei seggi. Tale prassi non intacca il ruolo di garante dell’interesse generale affidato alla Commissione: esso continua ad essere salvaguardato dai vincoli di indipendenza e di imparzialità che gravano sui membri del collegio, ivi compreso – com’è ovvio – il Presidente. La prassi in questione non costituisce neppure un’illecita ingerenza sulle prerogative del Consiglio europeo, il quale conserva un margine di discrezionalità, sia pure ridotto, nella proposta del candidato a tale carica. La prassi del “candidato di spicco” rappresenta una delle possibili modalità attraverso le quali i partiti europei adempiono al compito, loro affidato dalla Carta e dai trattati, di favorire la formazione di una coscienza politica europea e di agevolare l’espressione della volontà politica dei cittadini dell’Unione.
2015
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