Può configurarsi il concorso fra il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking: art. 612-bis c.p.) e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), data la diversità dei beni giuridici tutelati: l’uno la libertà morale della persona, l’altro la corretta amministrazione della giustizia, posto l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. E' quanto enunciato nella sentenza 18 maggio 2016, n. 20696.

Lo stalking può concorrere con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni

PITTARO, PAOLO
2016-01-01

Abstract

Può configurarsi il concorso fra il delitto di atti persecutori (il c.d. stalking: art. 612-bis c.p.) e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.), data la diversità dei beni giuridici tutelati: l’uno la libertà morale della persona, l’altro la corretta amministrazione della giustizia, posto l’interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgere di una controversia. E' quanto enunciato nella sentenza 18 maggio 2016, n. 20696.
2016
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
QG_Pittaro_01_06_2016.pdf

Accesso chiuso

Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: Digital Rights Management non definito
Dimensione 26.78 kB
Formato Adobe PDF
26.78 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2874548
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact