Nell’ambito di un ampio volume che fa il punto sulla disciplina attuale delle misure di prevenzione, il contributo in esame fornisce un inquadramento della misure in parola con riguardo al loro inquadramento generale. In tale prospettiva vengono esaminati i profili di attrito, che a più riprese si sono manifestati, con diversi principio costituzionali. In questa prospettiva sono stati individuati, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, profili di conflitto con diverse norme costituzionali: in particolare gli articoli 13, 24, 27 Cost. Alla luce di queste considerazioni, viene poi esaminata la giurisprudenza costituzionale che, sin da anni lontani, e soprattutto in anni lontani, ha avuto modo di occuparsi delle misure in parola. La Corte costituzionale ha preso posizione sulla collocazione di tali misure e sulla loro giustificazione, sono state dalla Corte evidenziate le similitudini e le differenze rispetto alle misure di sicurezza, provviste di copertura costituzionale. Sono stati portati all’attenzione della Corte svariati profili di contrasto con diverse norme e principi della Costituzione. Particolarmente utilizzato risulta anche, oltre a quelli sopra segnalati, il parametro di cui all'art. 3 Cost., dato che è infrequente che si prospettino comparazioni di vario tipo: da una parte con la disciplina delle misure di sicurezza, misure che contengono vari elementi di similitudine con le misure di prevenzione; dall’altra, soprattutto sul versante procedurale, vengono talora sollevate questioni che si basano su vere o presunte disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo penale. Oltre ai profili di conformità a Costituzione, da diversi anni a questa parte si sono poi sollevate questioni sulla compatibilità delle misure in parola con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea è stata chiamata diverse volte a pronunciarsi su queste complesse misure: da ultimo essa ha offerto una complessiva e significativa ricostruzione delle misure in esame, anche alla luce della più recente giurisprudenza: il riferimento è a Corte Edu, De Tommaso c. Italia del 2017 ha introdotto significativi elementi di novità Da tale messe di giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, si sono tratte indicazioni utili per una ricostruzione della nozione di "libertà personale". In conclusione ci si è soffermati sulle prospettive che riguardano le misure di prevenzione personali anche con riferimento a misure di recente introdotte per far fronte a situazioni di emergenza che negli ultimi anni si sono a più riprese registrate. Si sono poi messi in evidenza alcuni di profili di criticità, ancora non sviluppati dalla giurisprudenza, con alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le misure di prevenzione personali nell'ordinamento costituzionale

gian paolo dolso
2018-01-01

Abstract

Nell’ambito di un ampio volume che fa il punto sulla disciplina attuale delle misure di prevenzione, il contributo in esame fornisce un inquadramento della misure in parola con riguardo al loro inquadramento generale. In tale prospettiva vengono esaminati i profili di attrito, che a più riprese si sono manifestati, con diversi principio costituzionali. In questa prospettiva sono stati individuati, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, profili di conflitto con diverse norme costituzionali: in particolare gli articoli 13, 24, 27 Cost. Alla luce di queste considerazioni, viene poi esaminata la giurisprudenza costituzionale che, sin da anni lontani, e soprattutto in anni lontani, ha avuto modo di occuparsi delle misure in parola. La Corte costituzionale ha preso posizione sulla collocazione di tali misure e sulla loro giustificazione, sono state dalla Corte evidenziate le similitudini e le differenze rispetto alle misure di sicurezza, provviste di copertura costituzionale. Sono stati portati all’attenzione della Corte svariati profili di contrasto con diverse norme e principi della Costituzione. Particolarmente utilizzato risulta anche, oltre a quelli sopra segnalati, il parametro di cui all'art. 3 Cost., dato che è infrequente che si prospettino comparazioni di vario tipo: da una parte con la disciplina delle misure di sicurezza, misure che contengono vari elementi di similitudine con le misure di prevenzione; dall’altra, soprattutto sul versante procedurale, vengono talora sollevate questioni che si basano su vere o presunte disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo penale. Oltre ai profili di conformità a Costituzione, da diversi anni a questa parte si sono poi sollevate questioni sulla compatibilità delle misure in parola con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La Corte europea è stata chiamata diverse volte a pronunciarsi su queste complesse misure: da ultimo essa ha offerto una complessiva e significativa ricostruzione delle misure in esame, anche alla luce della più recente giurisprudenza: il riferimento è a Corte Edu, De Tommaso c. Italia del 2017 ha introdotto significativi elementi di novità Da tale messe di giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, si sono tratte indicazioni utili per una ricostruzione della nozione di "libertà personale". In conclusione ci si è soffermati sulle prospettive che riguardano le misure di prevenzione personali anche con riferimento a misure di recente introdotte per far fronte a situazioni di emergenza che negli ultimi anni si sono a più riprese registrate. Si sono poi messi in evidenza alcuni di profili di criticità, ancora non sviluppati dalla giurisprudenza, con alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
2018
978-88-7524-275-6
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2936173
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