A seguito della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, è stato emanato il d.lgs. 15 gennaio 2015, n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili , che si pone accanto al d.lgs. 8, di pari data, che ha effettuato la classica depenalizzazione, ossia la derubricazione di reati in illeciti amministrativi. Invece, la trasmigrazione della fattispecie di cui all’originario illecito penale in un nuovo illecito civile, e con la relativa sanzione pecuniaria, costituisce un novum nell’ordinamento giuridico, ove la presenza di una sanzione “punitiva” civile pone problemi di non poco conto sia sul piano meramente dogmatico, sia su quello della sua pratica applicazione.
La “depenalizzazione/trasmigrazione” del reato in illecito civile: dubbi dogmatici ed incertezze applicative
PITTARO, PAOLO
2016-01-01
Abstract
A seguito della legge delega 28 aprile 2014, n. 67, è stato emanato il d.lgs. 15 gennaio 2015, n. 7, recante Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili , che si pone accanto al d.lgs. 8, di pari data, che ha effettuato la classica depenalizzazione, ossia la derubricazione di reati in illeciti amministrativi. Invece, la trasmigrazione della fattispecie di cui all’originario illecito penale in un nuovo illecito civile, e con la relativa sanzione pecuniaria, costituisce un novum nell’ordinamento giuridico, ove la presenza di una sanzione “punitiva” civile pone problemi di non poco conto sia sul piano meramente dogmatico, sia su quello della sua pratica applicazione.File | Dimensione | Formato | |
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