La locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche o di pubblica utilità è stata introdotta in maniera espressa nel nostro ordinamento ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 907 e ss., l. n. 296 del 2006) e poi recepita nell’art. 160-bis, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, ad opera del secondo correttivo del codice dei contratti pubblici [art. 2, comma 1, pp), d.lgs. n. 113 del 2007]. Con il terzo correttivo [art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2008], poi, essa ha trovato una definizione generale (art. 3, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006) ed è stata inserita tra le tipologie di paternariato pubblico privato ai fini dell’applicazione delle regole del citato codice (art. 3, comma 15-ter, d.lgs. n. 163 del 2006). Il comma 1 dell’art. 160-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, prevede che tutti i soggetti (committenti) tenuti all’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici possano acquisire, realizzare o completare opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento del leasing. Il considerando (4) della direttiva 2014/24/UE, recante la (nuova) disciplina europea in materia di appalti pubblici, prevede che le norme della citata direttiva devono applicarsi a tutte le acquisizioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali. Il leasing quindi, costituisce uno degli strumenti contrattuali tramite i quali le stazioni appaltanti possono approvvigionarsi dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui abbisognano.

Locazione finanziaria di opere pubbliche

CRISMANI, ANDREA;FUSCO, ROBERTO
2016-01-01

Abstract

La locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche o di pubblica utilità è stata introdotta in maniera espressa nel nostro ordinamento ad opera della legge finanziaria per il 2007 (art. 1, commi 907 e ss., l. n. 296 del 2006) e poi recepita nell’art. 160-bis, d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163, ad opera del secondo correttivo del codice dei contratti pubblici [art. 2, comma 1, pp), d.lgs. n. 113 del 2007]. Con il terzo correttivo [art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2008], poi, essa ha trovato una definizione generale (art. 3, comma 15-bis, d.lgs. n. 163 del 2006) ed è stata inserita tra le tipologie di paternariato pubblico privato ai fini dell’applicazione delle regole del citato codice (art. 3, comma 15-ter, d.lgs. n. 163 del 2006). Il comma 1 dell’art. 160-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, prevede che tutti i soggetti (committenti) tenuti all’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici possano acquisire, realizzare o completare opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso lo strumento del leasing. Il considerando (4) della direttiva 2014/24/UE, recante la (nuova) disciplina europea in materia di appalti pubblici, prevede che le norme della citata direttiva devono applicarsi a tutte le acquisizioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni tramite acquisto, locazione finanziaria o altre forme contrattuali. Il leasing quindi, costituisce uno degli strumenti contrattuali tramite i quali le stazioni appaltanti possono approvvigionarsi dei lavori, delle forniture e dei servizi di cui abbisognano.
2016
leasing; locazione finanziaria; opere pubbliche; appalti; PPP; codice contratti pubblici
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