Commento alla sentenza Cassazione penale, Sezione I, 10 dicembre 2018 - 8 gennaio 2019, n. 534. Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione, non può implicitamente revocare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta ai sensi dell'art.73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990 (T.U. sugli stupefacenti), dovendo vagliare se estenderne la durata per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, procedere alla revoca espressa motivandola adeguatamente.

Continuazione applicata dal giudice dell’esecuzione e poteri sull’estensione o revoca del lavoro di pubblica utilità

PITTARO PAOLO
2019-01-01

Abstract

Commento alla sentenza Cassazione penale, Sezione I, 10 dicembre 2018 - 8 gennaio 2019, n. 534. Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina della continuazione, non può implicitamente revocare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta ai sensi dell'art.73, comma 5-bis, d.P.R. 309 del 1990 (T.U. sugli stupefacenti), dovendo vagliare se estenderne la durata per effetto dell'applicazione della disciplina della continuazione, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, procedere alla revoca espressa motivandola adeguatamente.
2019
Esecuzione penale; continuazione; misura sostitutiva; lavoro pubblica utilità; revoca; estensione
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