Il volume, incentrato sulla libertà di circolazione, muove da un inquadramento di tale libertà sia sotto il profilo storico che sistematico (dovendosi tenere distinta tale libertà dalla libertà personale in senso stretto). Il punto di partenza è costituito da una ricognizione della giurisprudenza costituzionale. Si tratta di una giurisprudenza in genere datata e che si è occupata di tale libertà con riferimento per lo più alle misure di prevenzione. Si passa poi all’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che pure della libertà di circolazione di cui all’art. 2, prot. 4 si è nel tempo occupata. Uno degli aspetti più incerti, e in merito al quale si registra una pluralità di opinioni, riguarda la qualificazione della riserva di legge prevista dall’art. 16 Cost. Una serie di indicazioni, anche ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, cospirano a ritenere che la riserva di legge sia di tipo assoluto. Sulla base del quadro ricostruito, si prendono infine in considerazione le misure che, nel contesto della pandemia, hanno disposto limitazioni, anche penetranti, alla libertà di circolare liberamente. Si tratta di restrizioni che hanno sollevato dubbi e perplessità sia in ordine al rispetto della riserva di legge sia in relazione alla loro conformità ai disposti di cui all’art. 16 Cost. Attesa l’incisività delle misure adottate, che hanno fatto talora ragionare di limitazione della stessa libertà personale, ci si è interrogati sulle garanzie che dovrebbero essere messe in campo in questi casi e sui limiti che tali misure debbono per necessità incontrare al fine di non violare i principi costituzionali.

Circolare liberamente. Principi, interpretazioni e disciplina emergenziale

dolso
2021-01-01

Abstract

Il volume, incentrato sulla libertà di circolazione, muove da un inquadramento di tale libertà sia sotto il profilo storico che sistematico (dovendosi tenere distinta tale libertà dalla libertà personale in senso stretto). Il punto di partenza è costituito da una ricognizione della giurisprudenza costituzionale. Si tratta di una giurisprudenza in genere datata e che si è occupata di tale libertà con riferimento per lo più alle misure di prevenzione. Si passa poi all’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che pure della libertà di circolazione di cui all’art. 2, prot. 4 si è nel tempo occupata. Uno degli aspetti più incerti, e in merito al quale si registra una pluralità di opinioni, riguarda la qualificazione della riserva di legge prevista dall’art. 16 Cost. Una serie di indicazioni, anche ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, cospirano a ritenere che la riserva di legge sia di tipo assoluto. Sulla base del quadro ricostruito, si prendono infine in considerazione le misure che, nel contesto della pandemia, hanno disposto limitazioni, anche penetranti, alla libertà di circolare liberamente. Si tratta di restrizioni che hanno sollevato dubbi e perplessità sia in ordine al rispetto della riserva di legge sia in relazione alla loro conformità ai disposti di cui all’art. 16 Cost. Attesa l’incisività delle misure adottate, che hanno fatto talora ragionare di limitazione della stessa libertà personale, ci si è interrogati sulle garanzie che dovrebbero essere messe in campo in questi casi e sui limiti che tali misure debbono per necessità incontrare al fine di non violare i principi costituzionali.
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