In tema di bilanciamento tra circostanze, deve essere annullata la sentenza che abbia fondato il diniego di prevalenza della attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. soltanto sul divieto "obbligato" previsto dall'art. 69 ultimo comma c.p., dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 73/2020 della Corte costituzionale.
Sopravvenuta illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva reiterata
Pittaro Paolo
2022-04-27
Abstract
In tema di bilanciamento tra circostanze, deve essere annullata la sentenza che abbia fondato il diniego di prevalenza della attenuante del vizio parziale di mente sull'aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. soltanto sul divieto "obbligato" previsto dall'art. 69 ultimo comma c.p., dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 73/2020 della Corte costituzionale.File in questo prodotto:
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