“Difficilmente si possono ritenere esaustive le comuni definizioni della giurisdizione, che anzi in certo qual modo, in quanto presuppongono un sistema chiuso, sono la negazione della giurisdizione e comunque ne sminuiscono la portata. La dimostrazione più evidente è data dalla definizione della giurisdizione come attuazione della legge […]. Il fatto è che nella riferita definizione la legge è concepita come una volontà esaustiva di tutta la realtà, un esterno comando, che è in rapporto meramente formale con la giurisdizione, la quale si limita appunto ad attuare quel comando. È come se si riducesse l’ordinamento ad uno spettacolare giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l’altra l’applica, l’una comanda, l’altra trasmette il comando e obbedisce o fa obbedire”, così nel 1970 affermava Salvatore Satta nella voce Giurisdizione da egli redatta per l’Enciclopedia del diritto. Sulla falsariga della Scuola dell’esperienza giuridica, l’autore argomenta a favore di una giurisprudenza attiva nella determinazione della norma giuridica, per mezzo della quale stabilire il diritto sulla cosa controversa.
Il regolo di Lesbo. Note sulla giurisprudenza tra diritto e legge
Marco Cossutta
2023-01-01
Abstract
“Difficilmente si possono ritenere esaustive le comuni definizioni della giurisdizione, che anzi in certo qual modo, in quanto presuppongono un sistema chiuso, sono la negazione della giurisdizione e comunque ne sminuiscono la portata. La dimostrazione più evidente è data dalla definizione della giurisdizione come attuazione della legge […]. Il fatto è che nella riferita definizione la legge è concepita come una volontà esaustiva di tutta la realtà, un esterno comando, che è in rapporto meramente formale con la giurisdizione, la quale si limita appunto ad attuare quel comando. È come se si riducesse l’ordinamento ad uno spettacolare giuoco delle parti, di cui una pone la legge, l’altra l’applica, l’una comanda, l’altra trasmette il comando e obbedisce o fa obbedire”, così nel 1970 affermava Salvatore Satta nella voce Giurisdizione da egli redatta per l’Enciclopedia del diritto. Sulla falsariga della Scuola dell’esperienza giuridica, l’autore argomenta a favore di una giurisprudenza attiva nella determinazione della norma giuridica, per mezzo della quale stabilire il diritto sulla cosa controversa.File | Dimensione | Formato | |
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