La voce è dedicata al cosiddetto “patteggiamento” e dà conto dell’evoluzione che il principale istituto di giustizia negoziata previsto nell’ordinamento italiano ha subito nei primi vent’anni di applicazione del codice di rito del 1988: nato come strumento di deflazione in senso lato, si è progressivamente trasformato in un mezzo di semplificazione processuale. L’analisi si sofferma su quest’evoluzione di natura funzionale e sulla correlativa perpetua ricerca di equilibrio tra le due componenti del rito: quella negoziale (il pactum) e quella giurisdizionale. La conclusione cui giunge l’Autore è che, per garantire l’appettibilità del rito in un ordinamento connotato da un elevato grado di indulgenza, il legislatore italiano e la stessa giurisprudenza hanno plasmato una versione assai “mercantile” dell’istituto, che si differenza da tutti i modelli stranieri, sia americani, che europei, per due connotati: la mancanza di un’esplicita ammissione di responsabilità e la scarsa tutela della persona offesa dal reato. Nell’ottica di adeguare l’istituto italiano ai modelli europei, vengono prospettate delle riforme su questi due profili.
Applicazione della pena su richiesta delle parti / Gialuz, Mitja. - STAMPA. - (2008), pp. 13-47.
Applicazione della pena su richiesta delle parti
GIALUZ, Mitja
2008-01-01
Abstract
La voce è dedicata al cosiddetto “patteggiamento” e dà conto dell’evoluzione che il principale istituto di giustizia negoziata previsto nell’ordinamento italiano ha subito nei primi vent’anni di applicazione del codice di rito del 1988: nato come strumento di deflazione in senso lato, si è progressivamente trasformato in un mezzo di semplificazione processuale. L’analisi si sofferma su quest’evoluzione di natura funzionale e sulla correlativa perpetua ricerca di equilibrio tra le due componenti del rito: quella negoziale (il pactum) e quella giurisdizionale. La conclusione cui giunge l’Autore è che, per garantire l’appettibilità del rito in un ordinamento connotato da un elevato grado di indulgenza, il legislatore italiano e la stessa giurisprudenza hanno plasmato una versione assai “mercantile” dell’istituto, che si differenza da tutti i modelli stranieri, sia americani, che europei, per due connotati: la mancanza di un’esplicita ammissione di responsabilità e la scarsa tutela della persona offesa dal reato. Nell’ottica di adeguare l’istituto italiano ai modelli europei, vengono prospettate delle riforme su questi due profili.Pubblicazioni consigliate
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