La procedura concorsuale del dissesto non si svolge nel contesto di un procedimento giurisdizionale sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, come nell’ipotesi del fallimento, ma è un procedimento amministrativo il cui interesse primario è quello del risanamento dell’ente locale dissestato.L’organo straordinario di liquidazione sostituisce l’amministrazione in via generale, provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge con competenza estesa a tutte le attività a tal fine necessarie e opportune, imprevedibili nel dettaglio. |B5 L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con il compito di provvedere alla rilevazione della massa passiva (sub art. 254), all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali (sub art. 255) e alla liquidazione e pagamento della massa passiva (sub art. 256).

Attività dell'organo straordinario di liquidazione. Commento agli articoli 252-258.

CRISMANI, ANDREA
2006-01-01

Abstract

La procedura concorsuale del dissesto non si svolge nel contesto di un procedimento giurisdizionale sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, come nell’ipotesi del fallimento, ma è un procedimento amministrativo il cui interesse primario è quello del risanamento dell’ente locale dissestato.L’organo straordinario di liquidazione sostituisce l’amministrazione in via generale, provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge con competenza estesa a tutte le attività a tal fine necessarie e opportune, imprevedibili nel dettaglio. |B5 L’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con il compito di provvedere alla rilevazione della massa passiva (sub art. 254), all’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali (sub art. 255) e alla liquidazione e pagamento della massa passiva (sub art. 256).
2006
8813261470
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