Il sistema comunitario di controllo sugli aiuti di Stato si basa sull’art. 108, paragrafo 3, TFUE (già art. 88, paragrafo 3, CE), il quale, com’è noto, impone agli Stati membri due obblighi precisi: la preventiva notifica alla Commissione degli aiuti progettati, e la sospensione dell’attuazione di questi fino alla decisione della Commissione che ne accerta la compatibilità con il mercato comune (c.d. clausola di sospensione). Se uno Stato membro viola detti obblighi ed attua subito la misura progettata, l’aiuto in questione è considerato illegale. Avendo un contenuto preciso e incondizionato, l’art. 108, paragrafo 3, TFUE gode di efficacia diretta. Il presente contributo si sofferma sul ruolo che i giudici nazionali ricoprono in virtù dell’efficacia diretta di detta clausola ed esamina i rimedi che le giurisdizioni degli Stati membri hanno il potere di adottare, nel caso in cui essa risulti violata. Il lavoro si concentra poi sulle misure che i giudici nazionali possono disporre contro il beneficiario quando l’aiuto illegale viene comunque dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune.
I rimedi azionabili dai privati contro il beneficiario di aiuti illegali compatibili: il caso CELF
SPITALERI, FABIO
2011-01-01
Abstract
Il sistema comunitario di controllo sugli aiuti di Stato si basa sull’art. 108, paragrafo 3, TFUE (già art. 88, paragrafo 3, CE), il quale, com’è noto, impone agli Stati membri due obblighi precisi: la preventiva notifica alla Commissione degli aiuti progettati, e la sospensione dell’attuazione di questi fino alla decisione della Commissione che ne accerta la compatibilità con il mercato comune (c.d. clausola di sospensione). Se uno Stato membro viola detti obblighi ed attua subito la misura progettata, l’aiuto in questione è considerato illegale. Avendo un contenuto preciso e incondizionato, l’art. 108, paragrafo 3, TFUE gode di efficacia diretta. Il presente contributo si sofferma sul ruolo che i giudici nazionali ricoprono in virtù dell’efficacia diretta di detta clausola ed esamina i rimedi che le giurisdizioni degli Stati membri hanno il potere di adottare, nel caso in cui essa risulti violata. Il lavoro si concentra poi sulle misure che i giudici nazionali possono disporre contro il beneficiario quando l’aiuto illegale viene comunque dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune.Pubblicazioni consigliate
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