Dall’attività dell’amministrazione può derivare un atto illegittimo e un comportamento illecito, ma può anche derivare un atto illegittimo e un comportamento lecito e da ultimo, l’aspetto che riguarda il presente paragrafo, vi può essere un atto legittimo e un comportamento lecito. Un provvedimento amministrativo può considerarsi legittimo, e quindi valido, allorquando sia emanato in conformità alle norme imperative che disciplinano l’esercizio del potere pubblico. Tuttavia il legittimo esercizio del potere amministrativo non esclude che esso stesso sia fonte di un pregiudizio per il privato interessato dal provvedimento conseguente.Il fondamento di tale categoria dogmatica riposerebbe nella scelta ordinamentale di far coesistere diritti inconciliabili (i iura quaesita dei singoli ed il ius eminens del sovrano, nel diritto pubblico) con l’esigenza di tutelarli entrambi. L’ordinamento, in questi casi, non vieta l’atto o il comportamento, in vista delle sue conseguenze, ma prende in considerazione il danno (o meglio il pregiudizio), non vietando la fonte generatrice dello stesso. Si ritiene che l’atto (o il comportamento), non risulta illecito in sé, perché non si oppone al paradigma normativo, ma il danno (pregiudizio) rimane giuridicamente rilevante. In questo modo si configura una soluzione di continuità tra liceità del fatto rispetto alla illiceità della lesione.
Responsabilità e attività lecita dell'amministrazione
CRISMANI, ANDREA
2011-01-01
Abstract
Dall’attività dell’amministrazione può derivare un atto illegittimo e un comportamento illecito, ma può anche derivare un atto illegittimo e un comportamento lecito e da ultimo, l’aspetto che riguarda il presente paragrafo, vi può essere un atto legittimo e un comportamento lecito. Un provvedimento amministrativo può considerarsi legittimo, e quindi valido, allorquando sia emanato in conformità alle norme imperative che disciplinano l’esercizio del potere pubblico. Tuttavia il legittimo esercizio del potere amministrativo non esclude che esso stesso sia fonte di un pregiudizio per il privato interessato dal provvedimento conseguente.Il fondamento di tale categoria dogmatica riposerebbe nella scelta ordinamentale di far coesistere diritti inconciliabili (i iura quaesita dei singoli ed il ius eminens del sovrano, nel diritto pubblico) con l’esigenza di tutelarli entrambi. L’ordinamento, in questi casi, non vieta l’atto o il comportamento, in vista delle sue conseguenze, ma prende in considerazione il danno (o meglio il pregiudizio), non vietando la fonte generatrice dello stesso. Si ritiene che l’atto (o il comportamento), non risulta illecito in sé, perché non si oppone al paradigma normativo, ma il danno (pregiudizio) rimane giuridicamente rilevante. In questo modo si configura una soluzione di continuità tra liceità del fatto rispetto alla illiceità della lesione.Pubblicazioni consigliate
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