Il saggio sostiene la tesi che la riforma del procedimento amministrativo abbia prefigurato la funzione sussidiaria della P.A. nei confronti del cittadino che si autoamministra. Ci si riferisce a quegli istituti con i quali si riconosce la capacità dei singoli di gestire da se stessi i propri interessi intervenendo la P.A. solo allorchè l'agire soggettivo abbia una ricaduta negativa sulla vita dell'associazione societaria, non essendo volto al bene comune. Il contratto tra cittadino e P.A. in cui può culminare il procedimento amministrativo non è, invece, riconducibile al principio di sussidiarietà in quanto avendo l'amministrazione preso parte alla gestione degli affari della comunità non potrebbe poi esercitare un controllo sull'accordo raggiunto con il cittadino; così facendo, infatti, si vanificherebbe la parità fra le parti che è il dato fisionomico del contratto. L' a. sottolinea che i concetti di autoamministrazione e di sussidiarietà istituzionale sono tali da superare la dicotomia, risalente alla dottrina imperativistica del diritto e dello Stato, tra sovrano e suddito, tra amministratore e amministrato.
Oltre le aporie del nuovo procedimento amministrativo ovvero dell'autoamministrazione e della sussidiarietà
FRANZESE, LUCIO
2013-01-01
Abstract
Il saggio sostiene la tesi che la riforma del procedimento amministrativo abbia prefigurato la funzione sussidiaria della P.A. nei confronti del cittadino che si autoamministra. Ci si riferisce a quegli istituti con i quali si riconosce la capacità dei singoli di gestire da se stessi i propri interessi intervenendo la P.A. solo allorchè l'agire soggettivo abbia una ricaduta negativa sulla vita dell'associazione societaria, non essendo volto al bene comune. Il contratto tra cittadino e P.A. in cui può culminare il procedimento amministrativo non è, invece, riconducibile al principio di sussidiarietà in quanto avendo l'amministrazione preso parte alla gestione degli affari della comunità non potrebbe poi esercitare un controllo sull'accordo raggiunto con il cittadino; così facendo, infatti, si vanificherebbe la parità fra le parti che è il dato fisionomico del contratto. L' a. sottolinea che i concetti di autoamministrazione e di sussidiarietà istituzionale sono tali da superare la dicotomia, risalente alla dottrina imperativistica del diritto e dello Stato, tra sovrano e suddito, tra amministratore e amministrato.Pubblicazioni consigliate
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