L’art. 349 TFUE precisa il campo di applicazione territoriale dei Trattati, definendo i limiti entro i quali il TUE e il TFUE si applicano alle c.d. regioni ultraperiferiche, vale a dire di quelle regioni che sono parte integrante di alcuni Stati membri, ma si distinguono per specifiche condizioni geografiche, economiche e sociali, determinate in particolare dalla loro grande distanza dall’Europa continentale, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, nonché dalla stretta dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. Si tratta più precisamente dei territori francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, della Riunione e di Saint Martin e, ancora, di quelli portoghesi delle Azzorre e di Madera, nonché di quelli spagnoli delle isole Canarie. Il diritto dell’Unione si applica anche a queste regioni, soggette alla sovranità di Francia, Portogallo e Spagna. La loro specificità non è tuttavia ignorata dai Trattati i quali, proprio attraverso la disposizione commentata, abilitano il Consiglio a prendere misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. L’art. 349 TFUE costituisce, quindi, una base giuridica che consente di adottare in favore di questi territori provvedimenti specifici che possono anche derogare alle disposizioni dei trattati.

Commento dell’art. 349 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

SPITALERI, FABIO
2014-01-01

Abstract

L’art. 349 TFUE precisa il campo di applicazione territoriale dei Trattati, definendo i limiti entro i quali il TUE e il TFUE si applicano alle c.d. regioni ultraperiferiche, vale a dire di quelle regioni che sono parte integrante di alcuni Stati membri, ma si distinguono per specifiche condizioni geografiche, economiche e sociali, determinate in particolare dalla loro grande distanza dall’Europa continentale, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, nonché dalla stretta dipendenza economica da un numero limitato di prodotti. Si tratta più precisamente dei territori francesi della Guadalupa, della Guyana, della Martinica, della Riunione e di Saint Martin e, ancora, di quelli portoghesi delle Azzorre e di Madera, nonché di quelli spagnoli delle isole Canarie. Il diritto dell’Unione si applica anche a queste regioni, soggette alla sovranità di Francia, Portogallo e Spagna. La loro specificità non è tuttavia ignorata dai Trattati i quali, proprio attraverso la disposizione commentata, abilitano il Consiglio a prendere misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni. L’art. 349 TFUE costituisce, quindi, una base giuridica che consente di adottare in favore di questi territori provvedimenti specifici che possono anche derogare alle disposizioni dei trattati.
2014
881416584X
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