L’art. 355 TFUE precisa il campo di applicazione territoriale del diritto dell’Unione europea. Esso integra la regola generale desumibile dall’art. 52 TUE, secondo la quale i trattati si applicano a tutti gli spazi che – ai sensi della legislazione nazionale e conformemente alle norme di diritto internazionale – sono ricompresi nella sovranità di uno Stato membro. Più precisamente, l’art. 355 TFUE stabilisce se e in quale misura determinati territori, che appartengono agli Stati membri o che intrattengono con gli Stati membri relazioni particolari, sono sottoposti al diritto dell’Unione. Si tratta di una norma complessa che prende in considerazione situazioni specifiche, disponendo per ciascuna di queste soluzioni differenziate. In altri termini, la norma definisce i limiti entro i quali il diritto dell’Unione si applica in territori, quali le regioni ultraperiferiche, i Paesi e Territori d’Oltremare, i territori (come Gibilterra) di cui uno Stato membro assume la rappresentanza con l’estero e gli altri territori (specificamente individuati) che presentano caratteristiche particolari. Ne risulta un regime assai articolato che prevede un’applicazione ‘‘graduata’’ delle norme dell’Unione nelle diverse zone geografiche considerate.

Commento dell’art. 355 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

SPITALERI, FABIO
2014-01-01

Abstract

L’art. 355 TFUE precisa il campo di applicazione territoriale del diritto dell’Unione europea. Esso integra la regola generale desumibile dall’art. 52 TUE, secondo la quale i trattati si applicano a tutti gli spazi che – ai sensi della legislazione nazionale e conformemente alle norme di diritto internazionale – sono ricompresi nella sovranità di uno Stato membro. Più precisamente, l’art. 355 TFUE stabilisce se e in quale misura determinati territori, che appartengono agli Stati membri o che intrattengono con gli Stati membri relazioni particolari, sono sottoposti al diritto dell’Unione. Si tratta di una norma complessa che prende in considerazione situazioni specifiche, disponendo per ciascuna di queste soluzioni differenziate. In altri termini, la norma definisce i limiti entro i quali il diritto dell’Unione si applica in territori, quali le regioni ultraperiferiche, i Paesi e Territori d’Oltremare, i territori (come Gibilterra) di cui uno Stato membro assume la rappresentanza con l’estero e gli altri territori (specificamente individuati) che presentano caratteristiche particolari. Ne risulta un regime assai articolato che prevede un’applicazione ‘‘graduata’’ delle norme dell’Unione nelle diverse zone geografiche considerate.
2014
881416584X
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