Il lavoro analizza le posizioni dei diversi soggetti incapaci, con riferimento all’esercizio e alla partecipazione di un’impresa sia individuale che collettiva. Il codice civile italiano dedica una serie di norme all’esercizio dell’impresa dell’incapace legale assoluto o parziale. Per il minore, l’interdetto e l’inabilitato l’ipotesi della continuazione dell’impresa, il legislatore contempla della continuazione dell’impresa, previa l’autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare. Peculiare la disciplina per l’emancipato: costui se autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, potrà esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore. Quanto al beneficiario di un’amministrazione di sostegno, considerato che costui conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, con riferimento all’esercizio dell’attività di impresa non sussisterà, di regola, alcuna limitazione, né vi sarà bisogno per il suo inizio, o la sua prosecuzione, di specifiche autorizzazioni.
Capacità all’esercizio di impresa [dir. comm.]
VENCHIARUTTI, ANGELO
2014-01-01
Abstract
Il lavoro analizza le posizioni dei diversi soggetti incapaci, con riferimento all’esercizio e alla partecipazione di un’impresa sia individuale che collettiva. Il codice civile italiano dedica una serie di norme all’esercizio dell’impresa dell’incapace legale assoluto o parziale. Per il minore, l’interdetto e l’inabilitato l’ipotesi della continuazione dell’impresa, il legislatore contempla della continuazione dell’impresa, previa l’autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare. Peculiare la disciplina per l’emancipato: costui se autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, potrà esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore. Quanto al beneficiario di un’amministrazione di sostegno, considerato che costui conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, con riferimento all’esercizio dell’attività di impresa non sussisterà, di regola, alcuna limitazione, né vi sarà bisogno per il suo inizio, o la sua prosecuzione, di specifiche autorizzazioni.Pubblicazioni consigliate
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