Negli anni 2014 e 2015 il legislatore penale ha introdotto o riformato importanti fattispecie del Diritto penale, in riferimento sia alla Parte generale, sia alla Parte speciale di tale disciplina. Nel primo settore la legge n. 67 del 2014 ha introdotto l’istituto della messa in prova per i soggetti adulti (di cui gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale), mentre il D.Lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale, recante il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 99 del codice penale, relativo alla obbligatorietà dei previsti casi di recidiva reiterata. Nell’altro settore, per rimanere solo nell’ambito dei Delitti contro la Pubblica amministrazione, la legge n. 69 del 2015 ha riformato le norme c.d. anticorruzione, appena introdotte ovvero modificate dalla legge n. 190 del 2012 (a suo tempo esposte in Le disposizioni penali della legge anticorruzione numero 190 del 2012, a cura di P. Pittaro, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2013) ed ha introdotto le novelle relative alla premialità a seguito della collaborazione processuale (art. 323-bis, comma 2 c.p) ed alla riparazione pecuniaria (artt. 163, comma 4 e 322-quater c.p.; art. 444, comma 1-ter c.p.p.). Nell’attesa di un più ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, viene offerta una prima riflessione su tali intenti del legislatore.
Introduzione. Linee di politica criminale per un legislatore senza requie
PITTARO, PAOLO
2015-01-01
Abstract
Negli anni 2014 e 2015 il legislatore penale ha introdotto o riformato importanti fattispecie del Diritto penale, in riferimento sia alla Parte generale, sia alla Parte speciale di tale disciplina. Nel primo settore la legge n. 67 del 2014 ha introdotto l’istituto della messa in prova per i soggetti adulti (di cui gli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater del codice penale), mentre il D.Lgs. n. 28 del 2015 ha introdotto l’art. 131-bis del codice penale, recante il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. A sua volta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 99 del codice penale, relativo alla obbligatorietà dei previsti casi di recidiva reiterata. Nell’altro settore, per rimanere solo nell’ambito dei Delitti contro la Pubblica amministrazione, la legge n. 69 del 2015 ha riformato le norme c.d. anticorruzione, appena introdotte ovvero modificate dalla legge n. 190 del 2012 (a suo tempo esposte in Le disposizioni penali della legge anticorruzione numero 190 del 2012, a cura di P. Pittaro, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2013) ed ha introdotto le novelle relative alla premialità a seguito della collaborazione processuale (art. 323-bis, comma 2 c.p) ed alla riparazione pecuniaria (artt. 163, comma 4 e 322-quater c.p.; art. 444, comma 1-ter c.p.p.). Nell’attesa di un più ampio approfondimento da parte di dottrina e giurisprudenza, viene offerta una prima riflessione su tali intenti del legislatore.Pubblicazioni consigliate
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