Dei due presupposti dell’obbligazione alimentare, stato di bisogno e condizioni economiche dell’obbligato, il primo consente di distinguere l’istituto dagli obblighi di contribuzione e di mantenimento, ma di affermarne l’identità con gli assegni successori a favore del coniuge separato con addebito e divorziato; il secondo, non richiedendo una diligenza specifica dell’obbligato, si discosta dalla regola generale degli artt. 1175 s. c.c. Si ritiene che la decorrenza degli alimenti, ex art. 445 c.c., dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato, se seguita entro sei mesi dalla domanda, non escluda la natura costitutiva della sentenza, avendo la domanda o la costituzione in mora solo la funzione di segnare il limite di retroattività del provvedimento giudiziale: trattasi di fattispecie complessa, di cui sono elementi il diritto potestativo dell’attore e la pronuncia di accertamento costitutiva dei fatti allegati; ad essa si accompagna una sentenza consequenziale di condanna. In contrasto con la tesi prevalente, si considera superabile, con il consenso del debitore, il divieto di cessione del credito (alla singola prestazione) alimentare previsto dall’art. 447 c.c.; di conseguenza, si nega la possibilità di inferire da tale norma l’indisponibilità del diritto anche per i profili non espressamente disciplinati (rinuncia, prescrizione, transazione, compromesso in arbitri). Dalla lettera dell’art. 448 c.c. e dalla previsione del legato di alimenti ex art.660 c.c., derivano il potere dei privati di creare vincoli alimentari e l’applicabilità ai medesimi della disciplina della figura legale. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 (applicabile a decorrere dal 18 giugno 2011), sostituendosi alle norme preesistenti e recependo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 23 novembre 2007 e del Protocollo de L’Aja del 23 novembre 2007, ha racchiuso in un unico atto le norme in materia di giurisdizione; legge applicabile; riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici; patrocinio a spese dello Stato; cooperazione tra Autorità centrali. Il Regolamento non si discosta dalla nozione comunitaria di obbligazione alimentare, comprensiva anche del mantenimento e collegata unicamente al rapporto familiare; i titoli di giurisdizione costituiscono un sistema completo ed esclusivo, che sostituisce integralmente le disposizioni interne; l’art. 15 prevede che la legge applicabile sia determinata secondo il Protocollo de L’Aja del 23 novembre 2007. .
Degli alimenti
PACIA, ROMANA
2009-01-01
Abstract
Dei due presupposti dell’obbligazione alimentare, stato di bisogno e condizioni economiche dell’obbligato, il primo consente di distinguere l’istituto dagli obblighi di contribuzione e di mantenimento, ma di affermarne l’identità con gli assegni successori a favore del coniuge separato con addebito e divorziato; il secondo, non richiedendo una diligenza specifica dell’obbligato, si discosta dalla regola generale degli artt. 1175 s. c.c. Si ritiene che la decorrenza degli alimenti, ex art. 445 c.c., dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato, se seguita entro sei mesi dalla domanda, non escluda la natura costitutiva della sentenza, avendo la domanda o la costituzione in mora solo la funzione di segnare il limite di retroattività del provvedimento giudiziale: trattasi di fattispecie complessa, di cui sono elementi il diritto potestativo dell’attore e la pronuncia di accertamento costitutiva dei fatti allegati; ad essa si accompagna una sentenza consequenziale di condanna. In contrasto con la tesi prevalente, si considera superabile, con il consenso del debitore, il divieto di cessione del credito (alla singola prestazione) alimentare previsto dall’art. 447 c.c.; di conseguenza, si nega la possibilità di inferire da tale norma l’indisponibilità del diritto anche per i profili non espressamente disciplinati (rinuncia, prescrizione, transazione, compromesso in arbitri). Dalla lettera dell’art. 448 c.c. e dalla previsione del legato di alimenti ex art.660 c.c., derivano il potere dei privati di creare vincoli alimentari e l’applicabilità ai medesimi della disciplina della figura legale. Il Regolamento (CE) n. 4/2009 (applicabile a decorrere dal 18 giugno 2011), sostituendosi alle norme preesistenti e recependo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 23 novembre 2007 e del Protocollo de L’Aja del 23 novembre 2007, ha racchiuso in un unico atto le norme in materia di giurisdizione; legge applicabile; riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici; patrocinio a spese dello Stato; cooperazione tra Autorità centrali. Il Regolamento non si discosta dalla nozione comunitaria di obbligazione alimentare, comprensiva anche del mantenimento e collegata unicamente al rapporto familiare; i titoli di giurisdizione costituiscono un sistema completo ed esclusivo, che sostituisce integralmente le disposizioni interne; l’art. 15 prevede che la legge applicabile sia determinata secondo il Protocollo de L’Aja del 23 novembre 2007. .Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.