L’art. 37 St. stabilisce che le sentenze devono essere firmate dal presidente e dal cancelliere ed altresì lette nel corso di una pubblica udienza. La lettura delle sentenze definisce il momento a partire dal quale esse dispiegano la loro efficacia. La pronuncia in udienza rende noto al pubblico il contenuto del dispositivo della decisione. La limitazione della pronuncia al dispositivo non contrasta con i principi del giusto processo, desumibili dall’art. 47 Carta e dal corrispondente principio generale, che può essere ricavato dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dall’art. 6, par. 1, CEDU.
Commento dell’art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea
SPITALERI, FABIO
2017-01-01
Abstract
L’art. 37 St. stabilisce che le sentenze devono essere firmate dal presidente e dal cancelliere ed altresì lette nel corso di una pubblica udienza. La lettura delle sentenze definisce il momento a partire dal quale esse dispiegano la loro efficacia. La pronuncia in udienza rende noto al pubblico il contenuto del dispositivo della decisione. La limitazione della pronuncia al dispositivo non contrasta con i principi del giusto processo, desumibili dall’art. 47 Carta e dal corrispondente principio generale, che può essere ricavato dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dall’art. 6, par. 1, CEDU.File in questo prodotto:
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