Il lavoro muove dalla constatazione della rilevanza che il principio di eguaglianza dispiega in ambito penale. Strumento privilegiato per appurare le varie declinazioni del principio di eguaglianza in ambito penale è costituito dall'esame della giurisprudenza costituzionale. Viene in particolare esaminato l'impiego del principio di eguaglianza strettamente inteso e del principio di ragionevolezza. Particolare attenzione viene poi dedicata al sindacato sulla pena sulla scorta dell’art. 3 Cost. Dalla disamina della giurisprudenza più recente emerge che la Corte tende ad utilizzare l'art. 3 Cost. nel modo più tradizionale, adottando l'accezione del principio secondo cui situazioni eguali devono essere disciplinate in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso. In ambito penale, soprattutto con riguardo al sindacato sulla pena, sono ricorrenti le censure che riguardano l'equiparazione di trattamento tra situazioni che si assumono diverse tra loro. Non molto utilizzato risulta invece il sindacato di ragionevolezza, parametro che, secondo la maggior parte della dottrina penalistica, risulterebbe più producente in materia penale, ove non è agevole istituire comparazioni tra diverse fattispecie criminose, attesa la molteplicità degli aspetti che connotano, differenziandole, le varie fattispecie di reato. Sulla base del materiale giurisprudenziale esaminato, si avanzano alcune conclusioni in ordine all'approccio che la giurisprudenza sembra negli ultimi anni più propensa ad adottare.
Principio di eguaglianza e diritto penale. Osservazioni a partire dalla recente giurisprudenza costituzionale
dolso gian paolo
2016-01-01
Abstract
Il lavoro muove dalla constatazione della rilevanza che il principio di eguaglianza dispiega in ambito penale. Strumento privilegiato per appurare le varie declinazioni del principio di eguaglianza in ambito penale è costituito dall'esame della giurisprudenza costituzionale. Viene in particolare esaminato l'impiego del principio di eguaglianza strettamente inteso e del principio di ragionevolezza. Particolare attenzione viene poi dedicata al sindacato sulla pena sulla scorta dell’art. 3 Cost. Dalla disamina della giurisprudenza più recente emerge che la Corte tende ad utilizzare l'art. 3 Cost. nel modo più tradizionale, adottando l'accezione del principio secondo cui situazioni eguali devono essere disciplinate in modo eguale e situazioni diverse in modo diverso. In ambito penale, soprattutto con riguardo al sindacato sulla pena, sono ricorrenti le censure che riguardano l'equiparazione di trattamento tra situazioni che si assumono diverse tra loro. Non molto utilizzato risulta invece il sindacato di ragionevolezza, parametro che, secondo la maggior parte della dottrina penalistica, risulterebbe più producente in materia penale, ove non è agevole istituire comparazioni tra diverse fattispecie criminose, attesa la molteplicità degli aspetti che connotano, differenziandole, le varie fattispecie di reato. Sulla base del materiale giurisprudenziale esaminato, si avanzano alcune conclusioni in ordine all'approccio che la giurisprudenza sembra negli ultimi anni più propensa ad adottare.File | Dimensione | Formato | |
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