A norma dell’art. 210 c.p.c. purché ciò non crei grave danno alla parte o ai terzi e previa istanza di parte, il giudice può ordinare l’esibizione di un documento o di un’altra cosa di cui sia necessaria l’acquisizione al processo. L’istituto, oltre ad essere ampiamente utilizzato nella prassi giudiziaria, è di particolare importanza teorica dando adito ad interrogativi relativi non solo al suo rapporto con l’ispezione, richiamata dallo stesso art. 210, ma altresì con il sequestro giudiziario di prove. Oggetto di indagine sarà, inoltre, anche la problematica relativa all’esecuzione dell’ordine di esibizione e all’eventuale sua inottemperanza, a causa della lacuna normativa determinata dall’assenza di una specifica sanzione in capo tanto alla parte quanto al terzo.
L’esibizione delle prove
Lotario Dittrich
2019-01-01
Abstract
A norma dell’art. 210 c.p.c. purché ciò non crei grave danno alla parte o ai terzi e previa istanza di parte, il giudice può ordinare l’esibizione di un documento o di un’altra cosa di cui sia necessaria l’acquisizione al processo. L’istituto, oltre ad essere ampiamente utilizzato nella prassi giudiziaria, è di particolare importanza teorica dando adito ad interrogativi relativi non solo al suo rapporto con l’ispezione, richiamata dallo stesso art. 210, ma altresì con il sequestro giudiziario di prove. Oggetto di indagine sarà, inoltre, anche la problematica relativa all’esecuzione dell’ordine di esibizione e all’eventuale sua inottemperanza, a causa della lacuna normativa determinata dall’assenza di una specifica sanzione in capo tanto alla parte quanto al terzo.File | Dimensione | Formato | |
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