La prova per testimoni costituisce la più diffusa prova costituenda ed è tradizionalmente definita come la deposizione che un terzo rende dei fatti di causa in presenza del giudice. Esistono nel nostro sistema limiti oggettivi e soggettivi alla prova per testimoni, storicamente determinati dalla sfiducia che il legislatore nutre per questo mezzo di prova. Il codice di rito prevede invece le modalità di assunzione della prova per testimoni, incentrate sulla redazione ad opera delle parti di specifici capitoli di prova sui quali, una volta ammessi, il teste verrà interrogato dal giudice. Oggi, peraltro, con l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha introdotto l’art. 257-bis c.p.c., la prova testimoniale può essere assunta anche in forma scritta.
La prova per testimoni
Lotario Dittrich
2019-01-01
Abstract
La prova per testimoni costituisce la più diffusa prova costituenda ed è tradizionalmente definita come la deposizione che un terzo rende dei fatti di causa in presenza del giudice. Esistono nel nostro sistema limiti oggettivi e soggettivi alla prova per testimoni, storicamente determinati dalla sfiducia che il legislatore nutre per questo mezzo di prova. Il codice di rito prevede invece le modalità di assunzione della prova per testimoni, incentrate sulla redazione ad opera delle parti di specifici capitoli di prova sui quali, una volta ammessi, il teste verrà interrogato dal giudice. Oggi, peraltro, con l’entrata in vigore della L. n. 69/2009, che ha introdotto l’art. 257-bis c.p.c., la prova testimoniale può essere assunta anche in forma scritta.File | Dimensione | Formato | |
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