Lo scritto si propone di analizzare la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, per misurarne il rilievo complessivo. Sebbene il numero di decisioni utili allo scopo non sia particolarmente ampio, è possibile individuare, da un lato, l’uso che i giudici comuni hanno fatto dei diritti ivi riconosciuti, dall’altro, il ruolo che questi ultimi hanno assunto nelle motivazioni adottate dal Giudice costituzionale. Da questo punto di vista è agevole rilevare l’inidoneità della Dichiarazione universale a svolgere la funzione di parametro interposto alla luce dei precetti di cui all’art. 10 Cost., e, dopo la riforma costituzionale del 2001, anche in relazione all’art. 117 Cost. Emerge semmai una certa tendenza a considerarla quale argomento idoneo a rafforzare la garanzia di diritti costituzionali, oppure a fornire contenuti alla clausola generale di tutela dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.. Infine, vi sono ipotesi in cui la Corte ha provveduto all’interpretazione di un diritto costituzionale alla luce, o anche alla luce, di una disposizione della Dichiarazione. Ne risulta comunque un quadro complessivo in cui non pare sia possibile attribuire un peso particolarmente significativo a tale atto internazionale, né vi sono indizi di una sua maggiore valorizzazione per il futuro.
La Dichiarazione universale dei diritti umani nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana
DAVIDE MONEGO
2020-01-01
Abstract
Lo scritto si propone di analizzare la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, per misurarne il rilievo complessivo. Sebbene il numero di decisioni utili allo scopo non sia particolarmente ampio, è possibile individuare, da un lato, l’uso che i giudici comuni hanno fatto dei diritti ivi riconosciuti, dall’altro, il ruolo che questi ultimi hanno assunto nelle motivazioni adottate dal Giudice costituzionale. Da questo punto di vista è agevole rilevare l’inidoneità della Dichiarazione universale a svolgere la funzione di parametro interposto alla luce dei precetti di cui all’art. 10 Cost., e, dopo la riforma costituzionale del 2001, anche in relazione all’art. 117 Cost. Emerge semmai una certa tendenza a considerarla quale argomento idoneo a rafforzare la garanzia di diritti costituzionali, oppure a fornire contenuti alla clausola generale di tutela dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.. Infine, vi sono ipotesi in cui la Corte ha provveduto all’interpretazione di un diritto costituzionale alla luce, o anche alla luce, di una disposizione della Dichiarazione. Ne risulta comunque un quadro complessivo in cui non pare sia possibile attribuire un peso particolarmente significativo a tale atto internazionale, né vi sono indizi di una sua maggiore valorizzazione per il futuro.File | Dimensione | Formato | |
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