Il contributo ripercorre i profili di maggior rilievo del filone giurisprudenziale relativo all’esenzione degli Stati dalla giurisdizione civile in caso di crimini di guerra e contro l’umanità commessi iure imperii, prendendo in esame le principali decisioni delle varie magistrature coinvolte: dalla Corte di cassazione, alla Corte internazionale di giustizia sino alla Corte costituzionale italiana. Pur soffermandosi principalmente sugli aspetti relativi alla giurisdizione di cognizione, lo scritto reca qualche considerazione concernente il diverso, ma connesso, versante della tutela esecutiva. Costituiscono oggetto di esame anche le questioni di diritto processuale costituzionale originate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014
Limiti e controlimiti posti dalla giurisprudenza italiana all’operatività delle norme internazionali concernenti i crimini internazionali
davide monego
2021-01-01
Abstract
Il contributo ripercorre i profili di maggior rilievo del filone giurisprudenziale relativo all’esenzione degli Stati dalla giurisdizione civile in caso di crimini di guerra e contro l’umanità commessi iure imperii, prendendo in esame le principali decisioni delle varie magistrature coinvolte: dalla Corte di cassazione, alla Corte internazionale di giustizia sino alla Corte costituzionale italiana. Pur soffermandosi principalmente sugli aspetti relativi alla giurisdizione di cognizione, lo scritto reca qualche considerazione concernente il diverso, ma connesso, versante della tutela esecutiva. Costituiscono oggetto di esame anche le questioni di diritto processuale costituzionale originate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Monego [117-131].pdf
Accesso chiuso
Tipologia:
Documento in Versione Editoriale
Licenza:
Copyright Editore
Dimensione
986.44 kB
Formato
Adobe PDF
|
986.44 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.