Nel contributo l'A. illustra gli argomenti che depongono nel senso dell'opportunità di un recupero dell’indirizzo che fonda il riconoscimento dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge su una lettura coordinata dell’art. 540, comma 2, cod. civ. con le norme che governano la successione intestata (arg. ex art. 553 cod. civ.): preferibile rispetto a quella da ultimo prevalsa in giurisprudenza, tale soluzione assicura, infatti, che le quote degli altri legittimari siano sempre le ultime ad essere gravate e garantisce, altresì, come peraltro espressamente esige l’art. 540, comma 2, cod. civ., che il coniuge consegua i due diritti in aggiunta alla sua quota di riserva, non invece, non essendo ciò previsto da nessuna norma, anche a quella intestata. La diversa conclusione, cui inevitabilmente perviene chi, come la Supr. Corte, configura l’attribuzione di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ. in termini di prelegato, oltre a non trovare conferma a livello sistematico, sembra altresì eccessiva rispetto ai principi cui si è ispirato il legislatore del 1975.

I diritti di abitazione e di uso ex art. 540, comma 2, cod. civ. nella successione legittima del coniuge superstite

PERTOT T
2019-01-01

Abstract

Nel contributo l'A. illustra gli argomenti che depongono nel senso dell'opportunità di un recupero dell’indirizzo che fonda il riconoscimento dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima del coniuge su una lettura coordinata dell’art. 540, comma 2, cod. civ. con le norme che governano la successione intestata (arg. ex art. 553 cod. civ.): preferibile rispetto a quella da ultimo prevalsa in giurisprudenza, tale soluzione assicura, infatti, che le quote degli altri legittimari siano sempre le ultime ad essere gravate e garantisce, altresì, come peraltro espressamente esige l’art. 540, comma 2, cod. civ., che il coniuge consegua i due diritti in aggiunta alla sua quota di riserva, non invece, non essendo ciò previsto da nessuna norma, anche a quella intestata. La diversa conclusione, cui inevitabilmente perviene chi, come la Supr. Corte, configura l’attribuzione di cui all’art. 540, comma 2, cod. civ. in termini di prelegato, oltre a non trovare conferma a livello sistematico, sembra altresì eccessiva rispetto ai principi cui si è ispirato il legislatore del 1975.
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