La sorte dei dati dell’interessato dopo la sua morte e, in particolare, i connotati della loro tutela postuma dipendono dal diverso approccio al problema della successione nelle posizioni giuridiche con riguardo agli stessi configurabili. Anche la protezione dell’asse ereditario contro gli atti pregiudizievoli eventualmente posti in essere dal de cuius con riguardo ai propri dati dipende dalla concezione della successione mortis causa cui si ritenga di aderire. In assenza di una previa posizione assoluta (sia reale che personale) nel patrimonio del de cuius la concezione obbligatoria, fatta propria dal BGH tedesco, non pare idonea a proteggere gli interessi patrimoniali dei legittimari e dei beneficiari di un patto successorio. In assenza dei presupposti che consentono di ritenere integrato il reato di usura, ipotesi nella quale il contratto avente ad oggetto i dati personali risulterebbe radicalmente nullo (nichtig), la protezione dell’oggetto (giuridico) “dati personali” richiederebbe – si capisce: a condizione che emerga un’esigenza di tutela derivante da una lesione concretamente accertabile – un ampliamento dell’ambito applicativo degli artt. 553 ss. e 809 c.c. e dei §§ 2325, 2287 BGB.
“Donazione“ di dati personali e risvolti successori
PERTOT T;Martin Schmidt-Kessel
2019-01-01
Abstract
La sorte dei dati dell’interessato dopo la sua morte e, in particolare, i connotati della loro tutela postuma dipendono dal diverso approccio al problema della successione nelle posizioni giuridiche con riguardo agli stessi configurabili. Anche la protezione dell’asse ereditario contro gli atti pregiudizievoli eventualmente posti in essere dal de cuius con riguardo ai propri dati dipende dalla concezione della successione mortis causa cui si ritenga di aderire. In assenza di una previa posizione assoluta (sia reale che personale) nel patrimonio del de cuius la concezione obbligatoria, fatta propria dal BGH tedesco, non pare idonea a proteggere gli interessi patrimoniali dei legittimari e dei beneficiari di un patto successorio. In assenza dei presupposti che consentono di ritenere integrato il reato di usura, ipotesi nella quale il contratto avente ad oggetto i dati personali risulterebbe radicalmente nullo (nichtig), la protezione dell’oggetto (giuridico) “dati personali” richiederebbe – si capisce: a condizione che emerga un’esigenza di tutela derivante da una lesione concretamente accertabile – un ampliamento dell’ambito applicativo degli artt. 553 ss. e 809 c.c. e dei §§ 2325, 2287 BGB.File | Dimensione | Formato | |
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