La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’attuale veste di associazione riconosciuta con personalità giuridica autonoma di dritto privato, rappresenta la storica continuazione della primigenia organizzazione sportiva della Federazione italiana del football, quale la cerniera istituzionale calcistica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al vertice dell’ordinamento sportivo nazionale, quale ente pubblico non economico, senza fini di lucro, che persegue interessi di ordine generale nel campo dell’attività sportiva, sotto la vigilanza ed il diretto controllo amministrativo-contabile della presidenza del Consiglio dei ministri. Come unica Federazione sportiva nazionale calcistica riconosciuta dal C.O.N.I., infatti, alla FIGC è stato attribuito il potere di emanare normative tecniche e organizzative volte a regolamentare e armonizzare il processo di affiliazione degli atleti, il loro status, la relativa condotta sportiva e, in termini più generali, il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. In questo senso, nel corso della notoria “imperfetta evoluzione” dell’ordina- mento sportivo italiano, già menzionata da Giannini, deve inserirsi l’attuale dibattito sull’effettiva natura delle federazioni sportive (in generale) e della FIGC, (nello specifico), attesa l’esigenza di assicurare che l’attività organizzativa federale e associativo-sportiva del gioco calcio, ogni qual volta risponda a finalità di interesse pubblico o comunque manifesti un rilievo pubblicistico di una certa caratura, non sacrifichi le garanzie partecipative degli interessati (atleti e non) e non sussistano pericolose zone d’ombra ordinamentali, immuni dai principi e regole proprie dell’azione amministrativa in virtù d’un asserito vincolo associativo di matrice privatistica. Il discrimine effettivo tra pubblico e privato e l’esatta individuazione del perimetro di riferimento per l’organizzazione delle federazioni sportive, non è certo questione di poco conto, atteso che, come già rilevato in dottrina, il riconoscimento relativo alla loro effettiva natura coinvolge la problematica della demarcazione dei limiti di confine tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale.
L'Ordinamento FIGC e la pluralità degli ordinamenti giuridici
Guido Befani
2023-01-01
Abstract
La Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’attuale veste di associazione riconosciuta con personalità giuridica autonoma di dritto privato, rappresenta la storica continuazione della primigenia organizzazione sportiva della Federazione italiana del football, quale la cerniera istituzionale calcistica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, al vertice dell’ordinamento sportivo nazionale, quale ente pubblico non economico, senza fini di lucro, che persegue interessi di ordine generale nel campo dell’attività sportiva, sotto la vigilanza ed il diretto controllo amministrativo-contabile della presidenza del Consiglio dei ministri. Come unica Federazione sportiva nazionale calcistica riconosciuta dal C.O.N.I., infatti, alla FIGC è stato attribuito il potere di emanare normative tecniche e organizzative volte a regolamentare e armonizzare il processo di affiliazione degli atleti, il loro status, la relativa condotta sportiva e, in termini più generali, il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche. In questo senso, nel corso della notoria “imperfetta evoluzione” dell’ordina- mento sportivo italiano, già menzionata da Giannini, deve inserirsi l’attuale dibattito sull’effettiva natura delle federazioni sportive (in generale) e della FIGC, (nello specifico), attesa l’esigenza di assicurare che l’attività organizzativa federale e associativo-sportiva del gioco calcio, ogni qual volta risponda a finalità di interesse pubblico o comunque manifesti un rilievo pubblicistico di una certa caratura, non sacrifichi le garanzie partecipative degli interessati (atleti e non) e non sussistano pericolose zone d’ombra ordinamentali, immuni dai principi e regole proprie dell’azione amministrativa in virtù d’un asserito vincolo associativo di matrice privatistica. Il discrimine effettivo tra pubblico e privato e l’esatta individuazione del perimetro di riferimento per l’organizzazione delle federazioni sportive, non è certo questione di poco conto, atteso che, come già rilevato in dottrina, il riconoscimento relativo alla loro effettiva natura coinvolge la problematica della demarcazione dei limiti di confine tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statale.File | Dimensione | Formato | |
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