L’istituto dell’astensione e della ricusazione del giudice costituisce fondamentale presidio del diritto all’imparzialità dell’organo giudicante, riconosciuto dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU. La disciplina positiva prevede un elenco di casi in cui il giudice deve obbligatoriamente astenersi (art. 51, comma 1, c.p.c.) nonché la previsione che egli possa astenersi qualora ricorrano “gravi ragioni di convenienza”. È poi previsto un succinto procedimento per la proposizione della ricusazione nelle ipotesi in cui il giudice non si sia astenuto. Il procedimento si conclude quindi con una ordinanza “non impugnabile”. Dottrina e giurisprudenza hanno accentrato l’attenzione su tutti i punti nodali della disciplina. Costituiscono in particolare punti controversi la tassatività o meno delle ipotesi di astensione obbligatoria, e dunque di ricusazione; la corretta definizione del motivo di astensione obbligatoria previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., in forza del quale il giudice non può decidere della causa se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo; la natura del processo di ricusazione e la qualità di “parte” del magistrato ricusato; infine, ha costituito oggetto di ampia discussione la possibilità di impugnare l’ordinanza conclusiva del procedimento.

L'astensione e la ricusazione del giudice / Dittrich, Lotario. - STAMPA. - I:(2025), pp. 425-470.

L'astensione e la ricusazione del giudice

Lotario Dittrich
2025-01-01

Abstract

L’istituto dell’astensione e della ricusazione del giudice costituisce fondamentale presidio del diritto all’imparzialità dell’organo giudicante, riconosciuto dall’art. 111, comma 2, Cost. e dall’art. 6 CEDU. La disciplina positiva prevede un elenco di casi in cui il giudice deve obbligatoriamente astenersi (art. 51, comma 1, c.p.c.) nonché la previsione che egli possa astenersi qualora ricorrano “gravi ragioni di convenienza”. È poi previsto un succinto procedimento per la proposizione della ricusazione nelle ipotesi in cui il giudice non si sia astenuto. Il procedimento si conclude quindi con una ordinanza “non impugnabile”. Dottrina e giurisprudenza hanno accentrato l’attenzione su tutti i punti nodali della disciplina. Costituiscono in particolare punti controversi la tassatività o meno delle ipotesi di astensione obbligatoria, e dunque di ricusazione; la corretta definizione del motivo di astensione obbligatoria previsto dall’art. 51, n. 4, c.p.c., in forza del quale il giudice non può decidere della causa se ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo; la natura del processo di ricusazione e la qualità di “parte” del magistrato ricusato; infine, ha costituito oggetto di ampia discussione la possibilità di impugnare l’ordinanza conclusiva del procedimento.
2025
9788859828440
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/3119923
 Avviso

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact