Nel lavoro si premette una descrizione elementare delle caratteristiche fondamentali dei sistemi di intelligenza artificiale e della disciplina giuridica di tali sistemi attualmente vigente. Ci si sofferma poi sul “diritto vivente” e dunque sulle prime statuizioni giurisprudenziali del giudice amministrativo che stanno legittimando e incoraggiando l’uso di questi sistemi da parte della pubblica amministrazione avvertendo che una tale innovazione rende obsoleti e quindi in parte inapplicabili istituti del diritto amministrativo pensati per un’amministrazione analogica. Si passa poi a ragionare sull’attuale assetto della disciplina dell’attività e dell’organizzazione amministrativa evidenziando che tutta l’attività posta in essere dalle pubbliche amministrazioni è caratterizzata dall’essere attività giuridicamente rilevante ma si compone di fatti e atti tra loro molto diversi comprendendo attività generale e di indirizzo destinata ad operare un’astratta selezione e gerarchizzazione degli interessi e attività procedimentale e concreta destinata all’emanazione dei singoli provvedimenti attribuiti alla competenza del responsabile del procedimento. Ebbene pare che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per stabilire il contenuto dei singoli e puntuali provvedimenti amministrativi, sotto la supervisione del responsabile del procedimento, sia un fatto del tutto legittimo ed auspicabile dando questi sistemi maggiori garanzie di imparzialità e obiettività rispetto agli esseri umani nell’effettuare scelte puntuali sulla base di criteri in gran parte pre definiti. Del tutto diversa la situazione in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per esercitare le competenze degli organi di indirizzo politico – amministrativo o addirittura per superare l’attuale assetto di suddivisione tra indirizzo e attività procedimentale. Una tale eventualità comporta la necessità di elaborare nuovi istituti giuridici destinati a garantire, anche nel nuovo contesto, trasparenza nell’evidenziazione degli interessi, e possibilità di predeterminare con una consapevole scelta poltico – amministrativa i criteri di bilanciamento tra essi.

Intelligenza artificiale, attività amministrativa e Pubblica Amministrazione: la dissimulazione degli interessi nelle decisioni amministrative.

G. Milo
2025-01-01

Abstract

Nel lavoro si premette una descrizione elementare delle caratteristiche fondamentali dei sistemi di intelligenza artificiale e della disciplina giuridica di tali sistemi attualmente vigente. Ci si sofferma poi sul “diritto vivente” e dunque sulle prime statuizioni giurisprudenziali del giudice amministrativo che stanno legittimando e incoraggiando l’uso di questi sistemi da parte della pubblica amministrazione avvertendo che una tale innovazione rende obsoleti e quindi in parte inapplicabili istituti del diritto amministrativo pensati per un’amministrazione analogica. Si passa poi a ragionare sull’attuale assetto della disciplina dell’attività e dell’organizzazione amministrativa evidenziando che tutta l’attività posta in essere dalle pubbliche amministrazioni è caratterizzata dall’essere attività giuridicamente rilevante ma si compone di fatti e atti tra loro molto diversi comprendendo attività generale e di indirizzo destinata ad operare un’astratta selezione e gerarchizzazione degli interessi e attività procedimentale e concreta destinata all’emanazione dei singoli provvedimenti attribuiti alla competenza del responsabile del procedimento. Ebbene pare che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per stabilire il contenuto dei singoli e puntuali provvedimenti amministrativi, sotto la supervisione del responsabile del procedimento, sia un fatto del tutto legittimo ed auspicabile dando questi sistemi maggiori garanzie di imparzialità e obiettività rispetto agli esseri umani nell’effettuare scelte puntuali sulla base di criteri in gran parte pre definiti. Del tutto diversa la situazione in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per esercitare le competenze degli organi di indirizzo politico – amministrativo o addirittura per superare l’attuale assetto di suddivisione tra indirizzo e attività procedimentale. Una tale eventualità comporta la necessità di elaborare nuovi istituti giuridici destinati a garantire, anche nel nuovo contesto, trasparenza nell’evidenziazione degli interessi, e possibilità di predeterminare con una consapevole scelta poltico – amministrativa i criteri di bilanciamento tra essi.
2025
979-12-211-1618-2
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