Nel processo ordinario di cognizione il convenuto che voglia svolgere attivamente le proprie difese ha l’onere di costituirsi depositando una comparsa di risposta almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione. La comparsa di risposta rappresenta, dunque, l’atto difensivo scritto – simmetricamente contrapposto alla citazione – con il quale il convenuto prende posizione di fronte alla pretesa avanzata nei suoi confronti dall’attore e tramite cui veicola le proprie difese. Gli artt. 166 e 167 c.p.c. descrivono i requisiti essenziali di forma e di contenuto di tale atto, che verranno illustrati nel presente capitolo.
La costituzione del convenuto
Lotario Dittrich
2025-01-01
Abstract
Nel processo ordinario di cognizione il convenuto che voglia svolgere attivamente le proprie difese ha l’onere di costituirsi depositando una comparsa di risposta almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione. La comparsa di risposta rappresenta, dunque, l’atto difensivo scritto – simmetricamente contrapposto alla citazione – con il quale il convenuto prende posizione di fronte alla pretesa avanzata nei suoi confronti dall’attore e tramite cui veicola le proprie difese. Gli artt. 166 e 167 c.p.c. descrivono i requisiti essenziali di forma e di contenuto di tale atto, che verranno illustrati nel presente capitolo.File in questo prodotto:
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