L’ispezione è un mezzo di prova, assumibile d’ufficio, con cui il giudice rende materia di osservazione persone o cose di cui non sia possibile l’acquisizione al processo, che appaiano indispensabili per conoscere i fatti di causa e purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o il terzo. Al giudice è consentito inoltre procedere con riproduzioni o esperimenti giudiziali, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo.
Le ispezioni giudiziali, le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti giudiziali
Lotario Benedetto
2025-01-01
Abstract
L’ispezione è un mezzo di prova, assumibile d’ufficio, con cui il giudice rende materia di osservazione persone o cose di cui non sia possibile l’acquisizione al processo, che appaiano indispensabili per conoscere i fatti di causa e purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o il terzo. Al giudice è consentito inoltre procedere con riproduzioni o esperimenti giudiziali, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo.File in questo prodotto:
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