Il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 28/2010, successivamente modificato dal D.L. n. 69/2013 (conv. L. n. 98/2013), e quindi ancora dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (la “Riforma Cartabia”) e dal successivo D.Lgs. 27.12.2024, n. 216, ha introdotto la «mediazione per le controversie civili e commerciali», uno strumento alternativo per la risoluzione delle liti, volto a ridurre il peso del contenzioso e a diminuire i tempi del processo civile. La mediazione è sempre possibile tra le parti per qualsiasi tipologia di controversia civile e commerciale su diritti disponibili (mediazione su base volontaria stragiudiziale ed extraprocessuale), mentre è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie, ritenute dal legislatore particolarmente conflittuali e destinate a prolungarsi nel tempo (mediazione obbligatoria). A quest’ultimo modello si affianca la c.d. mediazione delegata o obbligatoria ope iudicis: una mediazione stragiudiziale, ma endoprocessuale, su sollecitazione del giudice statale, la quale, dopo la novella 2013, costituisce anch’essa condizione di procedibilità.
La mediazione / Dittrich, Lotario. - STAMPA. - II:(2025), pp. 2453-2479.
La mediazione
Lotario Dittrich
2025-01-01
Abstract
Il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 28/2010, successivamente modificato dal D.L. n. 69/2013 (conv. L. n. 98/2013), e quindi ancora dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (la “Riforma Cartabia”) e dal successivo D.Lgs. 27.12.2024, n. 216, ha introdotto la «mediazione per le controversie civili e commerciali», uno strumento alternativo per la risoluzione delle liti, volto a ridurre il peso del contenzioso e a diminuire i tempi del processo civile. La mediazione è sempre possibile tra le parti per qualsiasi tipologia di controversia civile e commerciale su diritti disponibili (mediazione su base volontaria stragiudiziale ed extraprocessuale), mentre è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per alcune materie, ritenute dal legislatore particolarmente conflittuali e destinate a prolungarsi nel tempo (mediazione obbligatoria). A quest’ultimo modello si affianca la c.d. mediazione delegata o obbligatoria ope iudicis: una mediazione stragiudiziale, ma endoprocessuale, su sollecitazione del giudice statale, la quale, dopo la novella 2013, costituisce anch’essa condizione di procedibilità.| File | Dimensione | Formato | |
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