Il contributo affronta l’organizzazione amministrativa a partire dalle unità istituzionali. Rileva come la personalità giuridica pubblica non funzioni più come criterio per delimitare l’amministrazione, a causa della proliferazione di figure ibride e della detipicizzazione dell’ente pubblico. Ne derivano l’«oggettivazione» del diritto amministrativo e una nozione di amministrazione a geometria variabile. Accanto alla nozione giuridico-organizzativa viene esaminata quella finanziaria di derivazione europea (SEC 2010, elenco ISTAT), anche alla luce di Corte cost. n. 39/2026, con la conseguente coesistenza di più perimetri dell’amministrazione pubblica. Sul piano della teoria generale, il contributo ricostruisce le categorie di soggettività, organo (immedesimazione organica), ufficio, rapporto d’ufficio e rapporto di servizio, organi collegiali e morfologia delle strutture. Il § 2 legge l’organizzazione attraverso il trinomio funzione–allocazione–struttura. Ne individua le coordinate costituzionali: la riserva relativa di legge e le tre «anime» ministeriale, autocefala e autonomistica. Ne individua anche le coordinate europee. Ripercorre poi i modelli organizzativi: ministeri, agenzie, enti pubblici nazionali, enti pubblici economici e società pubbliche, fino alle autorità indipendenti, lungo il passaggio dallo Stato gestore allo Stato regolatore. Il § 3 delinea l’amministrazione multilivello fondata sugli artt. 5, 114, 117 e 118 Cost. Esamina Regioni, Comuni ed enti di area vasta, anche alla luce dell’autonomia differenziata (Corte cost. n. 192/2024), della revisione della l. n. 56/2014 e della l. cost. n. 1/2026 per il Friuli Venezia Giulia. 3. Parte II, Cap. 3, §§ 3-4 – La dirigenza: conferimento incarichi, performance e spoils system Il paragrafo colloca la dirigenza pubblica nel principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione. È un principio presupposto dagli artt. 95, 97 e 98 Cost. e attuato dal d.lgs. n. 29/1993 e poi dal d.lgs. n. 165/2001. Il dirigente vi appare come «cerniera» tra la direzione politica e la garanzia di legalità e imparzialità. Dopo averne ricostruito le origini (d.P.R. n. 748/1972) e il successivo logoramento, il contributo analizza la struttura bifasica del conferimento degli incarichi (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), composta da provvedimento e contratto, insieme ai criteri predeterminati di scelta. Esamina poi lo spoils system, dal d.lgs. n. 80/1998 alla l. n. 145/2002. Segue l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, dalla sent. n. 233/2006 alle sentt. nn. 103 e 104/2007 e fino alla n. 23/2019, che ne limita la legittimità alle posizioni apicali nominate intuitu personae. Ricostruisce quindi il ciclo della performance (d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 74/2017) e il ruolo degli OIV. Considera il peso prevalente della performance organizzativa e la distinzione tra liability e accountability. Esamina infine il PIAO e le novità della l. n. 119/2026: valutazione «a 360 gradi», limiti di forzata differenziazione dei giudizi e un terzo canale di accesso alla dirigenza. Il Box di policy (§ 4) traduce queste coordinate in un caso concreto. Un dirigente riceve una valutazione pienamente positiva a fronte di un ufficio che funziona male. Il caso mostra come la valutazione debba servire a «misurare per migliorare, non per certificare».

"La dirigenza: conferimento incarichi, performance e spoils system" Parte II, Cap. 3, §§ 3-4 / Iacopino, A.. - (2026), pp. 291-307.

"La dirigenza: conferimento incarichi, performance e spoils system" Parte II, Cap. 3, §§ 3-4

Iacopino
2026-01-01

Abstract

Il contributo affronta l’organizzazione amministrativa a partire dalle unità istituzionali. Rileva come la personalità giuridica pubblica non funzioni più come criterio per delimitare l’amministrazione, a causa della proliferazione di figure ibride e della detipicizzazione dell’ente pubblico. Ne derivano l’«oggettivazione» del diritto amministrativo e una nozione di amministrazione a geometria variabile. Accanto alla nozione giuridico-organizzativa viene esaminata quella finanziaria di derivazione europea (SEC 2010, elenco ISTAT), anche alla luce di Corte cost. n. 39/2026, con la conseguente coesistenza di più perimetri dell’amministrazione pubblica. Sul piano della teoria generale, il contributo ricostruisce le categorie di soggettività, organo (immedesimazione organica), ufficio, rapporto d’ufficio e rapporto di servizio, organi collegiali e morfologia delle strutture. Il § 2 legge l’organizzazione attraverso il trinomio funzione–allocazione–struttura. Ne individua le coordinate costituzionali: la riserva relativa di legge e le tre «anime» ministeriale, autocefala e autonomistica. Ne individua anche le coordinate europee. Ripercorre poi i modelli organizzativi: ministeri, agenzie, enti pubblici nazionali, enti pubblici economici e società pubbliche, fino alle autorità indipendenti, lungo il passaggio dallo Stato gestore allo Stato regolatore. Il § 3 delinea l’amministrazione multilivello fondata sugli artt. 5, 114, 117 e 118 Cost. Esamina Regioni, Comuni ed enti di area vasta, anche alla luce dell’autonomia differenziata (Corte cost. n. 192/2024), della revisione della l. n. 56/2014 e della l. cost. n. 1/2026 per il Friuli Venezia Giulia. 3. Parte II, Cap. 3, §§ 3-4 – La dirigenza: conferimento incarichi, performance e spoils system Il paragrafo colloca la dirigenza pubblica nel principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione. È un principio presupposto dagli artt. 95, 97 e 98 Cost. e attuato dal d.lgs. n. 29/1993 e poi dal d.lgs. n. 165/2001. Il dirigente vi appare come «cerniera» tra la direzione politica e la garanzia di legalità e imparzialità. Dopo averne ricostruito le origini (d.P.R. n. 748/1972) e il successivo logoramento, il contributo analizza la struttura bifasica del conferimento degli incarichi (art. 19 d.lgs. n. 165/2001), composta da provvedimento e contratto, insieme ai criteri predeterminati di scelta. Esamina poi lo spoils system, dal d.lgs. n. 80/1998 alla l. n. 145/2002. Segue l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale, dalla sent. n. 233/2006 alle sentt. nn. 103 e 104/2007 e fino alla n. 23/2019, che ne limita la legittimità alle posizioni apicali nominate intuitu personae. Ricostruisce quindi il ciclo della performance (d.lgs. n. 150/2009 e d.lgs. n. 74/2017) e il ruolo degli OIV. Considera il peso prevalente della performance organizzativa e la distinzione tra liability e accountability. Esamina infine il PIAO e le novità della l. n. 119/2026: valutazione «a 360 gradi», limiti di forzata differenziazione dei giudizi e un terzo canale di accesso alla dirigenza. Il Box di policy (§ 4) traduce queste coordinate in un caso concreto. Un dirigente riceve una valutazione pienamente positiva a fronte di un ufficio che funziona male. Il caso mostra come la valutazione debba servire a «misurare per migliorare, non per certificare».
2026
979-12-235-0702-5
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