Dopo un’analisi dei presupposti dell’obbligazione alimentare ed il raffronto con la nozione comunitaria della stessa, di cui recentemente al Regolamento (CE) n. 4/2009, il saggio affronta il problema della decorrenza degli alimenti legali e della natura costitutiva del provvedimento giudiziale. In difformità dall’opinione prevalente, si ritiene che la decorrenza degli alimenti, ex art. 445 c.c., dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato, se seguita entro sei mesi dalla domanda, non escluda la natura costitutiva della sentenza, avendo la domanda o la costituzione in mora (cui non si ritengono applicabili gli oneri formali dell’art. 1219, 1°co., c.c.) solo la funzione di segnare il limite di retroattività del provvedimento giudiziale, la cui natura costitutiva non esclude l’effetto retroattivo, come in altre ipotesi previsto dalla legge (artt. 290, 2°co., 491, 1445 c.c.): trattasi di fattispecie complessa, di cui sono elementi il diritto potestativo dell’attore e la pronuncia di accertamento costitutiva dei fatti, ai quali l’esercizio del diritto pretende attribuire rilevanza; ad essa si accompagna una sentenza consequenziale di condanna. La soluzione è confermata dall’art. 440 c.c. che, nel disciplinare alcune vicende dell’obbligazione alimentare soggetta alla clausola rebus sic stantibus, esclude qualsiasi automatismo nella modifica del rapporto alimentare già fissato: in particolare, il capoverso della norma impone al giudice di non liberare l’attuale debitore fino a quando non sia costituito a tutti gli effetti l’obbligo per il gravato di grado anteriore ora in grado di prestare gli alimenti (peraltro, senza con ciò escludere l’efficacia retroattiva al tempo della domanda, con la conseguenza che il vecchio debitore, per le prestazioni effettuate dopo la domanda, potrà esercitare l’azione di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. verso l’alimentato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. il diritto di credito dell’alimentato verso il nuovo debitore per le prestazioni arretrate, nonché l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.).

Decorrenza degli alimenti legali e natura costitutiva del provvedimento giudiziale

PACIA, ROMANA
2011-01-01

Abstract

Dopo un’analisi dei presupposti dell’obbligazione alimentare ed il raffronto con la nozione comunitaria della stessa, di cui recentemente al Regolamento (CE) n. 4/2009, il saggio affronta il problema della decorrenza degli alimenti legali e della natura costitutiva del provvedimento giudiziale. In difformità dall’opinione prevalente, si ritiene che la decorrenza degli alimenti, ex art. 445 c.c., dal giorno della domanda giudiziale o della costituzione in mora dell’obbligato, se seguita entro sei mesi dalla domanda, non escluda la natura costitutiva della sentenza, avendo la domanda o la costituzione in mora (cui non si ritengono applicabili gli oneri formali dell’art. 1219, 1°co., c.c.) solo la funzione di segnare il limite di retroattività del provvedimento giudiziale, la cui natura costitutiva non esclude l’effetto retroattivo, come in altre ipotesi previsto dalla legge (artt. 290, 2°co., 491, 1445 c.c.): trattasi di fattispecie complessa, di cui sono elementi il diritto potestativo dell’attore e la pronuncia di accertamento costitutiva dei fatti, ai quali l’esercizio del diritto pretende attribuire rilevanza; ad essa si accompagna una sentenza consequenziale di condanna. La soluzione è confermata dall’art. 440 c.c. che, nel disciplinare alcune vicende dell’obbligazione alimentare soggetta alla clausola rebus sic stantibus, esclude qualsiasi automatismo nella modifica del rapporto alimentare già fissato: in particolare, il capoverso della norma impone al giudice di non liberare l’attuale debitore fino a quando non sia costituito a tutti gli effetti l’obbligo per il gravato di grado anteriore ora in grado di prestare gli alimenti (peraltro, senza con ciò escludere l’efficacia retroattiva al tempo della domanda, con la conseguenza che il vecchio debitore, per le prestazioni effettuate dopo la domanda, potrà esercitare l’azione di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. verso l’alimentato, in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. il diritto di credito dell’alimentato verso il nuovo debitore per le prestazioni arretrate, nonché l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.).
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