Se l’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali, per l’appunto, quello alla riservatezza, allora la videoregistrazione effettuata aggirando questa garanzia non può che costituire una prova incostituzionale, con ciò intendendosi la prova ottenuta «attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati “in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino” garantiti dalla Costituzione».
Videoregistrazioni: tra prove atipiche e deficit di tutela della Cassazione.
SPINELLI, ADRIANO
2011-01-01
Abstract
Se l’art. 2 Cost. tutela i diritti inviolabili dell’uomo, tra i quali, per l’appunto, quello alla riservatezza, allora la videoregistrazione effettuata aggirando questa garanzia non può che costituire una prova incostituzionale, con ciò intendendosi la prova ottenuta «attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati “in dispregio dei fondamentali diritti del cittadino” garantiti dalla Costituzione».File in questo prodotto:
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