La recente evoluzione della prassi in materia di sottrazione internazionale dei minori impone delle riflessioni sul coordinamento delle fonti rilevanti in materia, in particolare del Regolamento n. 2201/2003, che richiama e va pertanto necessariamente coordinato con la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori. il regolamento Bruxelles II-bis integra le disposizioni della convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 3 come precisato dal considerando n. 17 del regolamento, 4 nonche´ dall’art. 60 par. 1 lett. e 5 e dall’art. 62 par. 2, secondo il quale «le convenzioni di cui all’art. 60, in particolare la convenzione dell’Aja del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti conformemente all’art. 60». Si richiamano cosı´ i principi generali, secondo i quali le norme regolamentari, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, godono di una posizione di primato e dunque prevalgono su quelle convenzionali, che continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dalle prime, con riguardo al loro specifico ambito di applicazione . Quanto alle norme dei trattati internazionali, recepiti nell’ordinamento italiano mediante ordine di esecuzione, si ricorda che esse prevalgono sulle norme di legge ordinaria per effetto dell’art. 3, comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione, secondo cui la legislazione statale deve esercitarsi «nel rispetto dei vincoli internazionali». L’applicazione di tali regole non e` tuttavia l’unico strumento diretto a garantire il funzionamento della disciplina volta a risolvere il problema della sottrazione internazionale dei minori, essendo stata da tempo evidenziata la necessita` di un’adeguata cooperazione internazionale10 tra le autorita` preposte dai vari Paesi (per l’Italia, l’Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia); queste, per effetto della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (artt. 2-6)11 e della convenzione dell’Aja del 1980, sono state investite di compiti piu´ incisivi in materia. Tali compiti sono ribaditi dal regolamento Bruxelles II-bis (artt. 55-58), secondo il quale la prima funzione delle autorita` centrali e` l’adozione di misure generali per migliorare l’applicazione del regolamento e rafforzare la cooperazione, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con la decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 n. 2001/470/CE.12 Su richiesta delle altre autorita` o del titolare della responsabilita`genitoriale, le autorita` possono raccogliere o scambiare informazionisulla situazione di un dato minore, sui procedimenti eventualmente in corso che lo riguardano e sulle decisioni che siano state adottate. Inoltre le autorità` centrali devono fornire informazioni e assistenza a chi intende chiedere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul loro territorio, agevolare la comunicazione tra le autorita` giudiziarie dei diversi Paesi. L'articolo analizza i profili problematici dell'applicazione di fonte europea e internazionale, nell'integrazione con i sistemi giuridici nazionali, anche in considerazione del rilievo che la posizione del minore ha assunto quale titolare di diritti fondamentali, latamente riconducibili all’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che rileva, al di la` della sua formulazione testuale, soprattutto per l’ampiezza di contenuto attribuita alla nozione di «vita privata e familiare» dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Al di là della reciproca influenza, quale ad es. quella concernente la qualificazione di nozioni quali il diritto di visita, il diritto di affidamento, la responsabilità genitoriale, lo studio considera in particolare il caso dei provvedimenti cautelari in tema di sottrazione internazionale dei minori.

La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il Regolamento Bruxelles II bis e la Convenzione dell'Aja a confronto.

TONOLO, SARA
2011-01-01

Abstract

La recente evoluzione della prassi in materia di sottrazione internazionale dei minori impone delle riflessioni sul coordinamento delle fonti rilevanti in materia, in particolare del Regolamento n. 2201/2003, che richiama e va pertanto necessariamente coordinato con la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori. il regolamento Bruxelles II-bis integra le disposizioni della convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 3 come precisato dal considerando n. 17 del regolamento, 4 nonche´ dall’art. 60 par. 1 lett. e 5 e dall’art. 62 par. 2, secondo il quale «le convenzioni di cui all’art. 60, in particolare la convenzione dell’Aja del 1980, continuano ad avere efficacia tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti conformemente all’art. 60». Si richiamano cosı´ i principi generali, secondo i quali le norme regolamentari, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri, godono di una posizione di primato e dunque prevalgono su quelle convenzionali, che continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dalle prime, con riguardo al loro specifico ambito di applicazione . Quanto alle norme dei trattati internazionali, recepiti nell’ordinamento italiano mediante ordine di esecuzione, si ricorda che esse prevalgono sulle norme di legge ordinaria per effetto dell’art. 3, comma 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione, secondo cui la legislazione statale deve esercitarsi «nel rispetto dei vincoli internazionali». L’applicazione di tali regole non e` tuttavia l’unico strumento diretto a garantire il funzionamento della disciplina volta a risolvere il problema della sottrazione internazionale dei minori, essendo stata da tempo evidenziata la necessita` di un’adeguata cooperazione internazionale10 tra le autorita` preposte dai vari Paesi (per l’Italia, l’Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia); queste, per effetto della convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento (artt. 2-6)11 e della convenzione dell’Aja del 1980, sono state investite di compiti piu´ incisivi in materia. Tali compiti sono ribaditi dal regolamento Bruxelles II-bis (artt. 55-58), secondo il quale la prima funzione delle autorita` centrali e` l’adozione di misure generali per migliorare l’applicazione del regolamento e rafforzare la cooperazione, ricorrendo alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con la decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 n. 2001/470/CE.12 Su richiesta delle altre autorita` o del titolare della responsabilita`genitoriale, le autorita` possono raccogliere o scambiare informazionisulla situazione di un dato minore, sui procedimenti eventualmente in corso che lo riguardano e sulle decisioni che siano state adottate. Inoltre le autorità` centrali devono fornire informazioni e assistenza a chi intende chiedere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul loro territorio, agevolare la comunicazione tra le autorita` giudiziarie dei diversi Paesi. L'articolo analizza i profili problematici dell'applicazione di fonte europea e internazionale, nell'integrazione con i sistemi giuridici nazionali, anche in considerazione del rilievo che la posizione del minore ha assunto quale titolare di diritti fondamentali, latamente riconducibili all’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che rileva, al di la` della sua formulazione testuale, soprattutto per l’ampiezza di contenuto attribuita alla nozione di «vita privata e familiare» dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Al di là della reciproca influenza, quale ad es. quella concernente la qualificazione di nozioni quali il diritto di visita, il diritto di affidamento, la responsabilità genitoriale, lo studio considera in particolare il caso dei provvedimenti cautelari in tema di sottrazione internazionale dei minori.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2455934
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