L'art. 282-ter c.p.p. richiede che il giudice indichi in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima.
Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa tra principio di legalità e discrezionalità giudiziale
COLLINI, LAURA
2012-01-01
Abstract
L'art. 282-ter c.p.p. richiede che il giudice indichi in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima.File in questo prodotto:
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