Al centro della questione che viene esaminata vi sono le due seguenti vicende. A due minori portatori di handicap con connotazione di gravità viene assegnato da parte delle proprie amministrazioni scolastiche un numero di ore di sostegno inferiore rispetto al complessivo monte ore di frequenza scolastica. I genitori esercenti la potestà sui due minori decidono pertanto di ricorrere innanzi al giudice amministrativo territorialmente competente per chiedere, oltre all’annullamento dei provvedimenti emessi dalle rispettive autorità scolastiche, il risarcimento dei danni asseritamente patiti da ciascun minore Nell’esaminare i due ricorsi, i giudici amministrativi dei due tribunali seguono, almeno per certi versi, percorsi tra loro corrispondenti: in entrambi i casi, i ricorsi vengono ritenuti fondati nel merito essendo giudicati illegittimi gli operati di ciascuna delle due amministrazioni scolastiche. Le due decisioni divergono invece tra di loro per quanto riguarda l’accoglimento della richiesta risarcitoria – a dimostrazione di una certa incertezza che, almeno per certi aspetti, attornia ancora la gestione del risarcimento del danno esistenziale: da parte del T.A.R. Campania infatti la richiesta di risarcimento viene rigettata; da parte, invece, del T.A.R. Sardegna la richiesta viene invece accolta.

Diminuzione delle ore di sostegno scolasticoe danno esistenziale dell’alunno con grave handicap

VENCHIARUTTI, ANGELO
2011-01-01

Abstract

Al centro della questione che viene esaminata vi sono le due seguenti vicende. A due minori portatori di handicap con connotazione di gravità viene assegnato da parte delle proprie amministrazioni scolastiche un numero di ore di sostegno inferiore rispetto al complessivo monte ore di frequenza scolastica. I genitori esercenti la potestà sui due minori decidono pertanto di ricorrere innanzi al giudice amministrativo territorialmente competente per chiedere, oltre all’annullamento dei provvedimenti emessi dalle rispettive autorità scolastiche, il risarcimento dei danni asseritamente patiti da ciascun minore Nell’esaminare i due ricorsi, i giudici amministrativi dei due tribunali seguono, almeno per certi versi, percorsi tra loro corrispondenti: in entrambi i casi, i ricorsi vengono ritenuti fondati nel merito essendo giudicati illegittimi gli operati di ciascuna delle due amministrazioni scolastiche. Le due decisioni divergono invece tra di loro per quanto riguarda l’accoglimento della richiesta risarcitoria – a dimostrazione di una certa incertezza che, almeno per certi aspetti, attornia ancora la gestione del risarcimento del danno esistenziale: da parte del T.A.R. Campania infatti la richiesta di risarcimento viene rigettata; da parte, invece, del T.A.R. Sardegna la richiesta viene invece accolta.
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