Il contributo intende precisare il ruolo che il giudice nazionale ricopre nel sistema comunitario di controllo degli aiuti di Stato, in particolare quando uno Stato membro viola gli obblighi, previsti dall’art. 108, par. 3, TFUE, di preventiva notifica e di sospensione dei progetti di aiuto. Il lavoro si sofferma sulla natura dell’intervento dei giudici nazionali e indica gli strumenti che i privati possono azionare per contestare la violazione dei suddetti obblighi. L’articolo si concentra sui poteri riconosciuti al giudice nazionale nel caso in cui un aiuto – pur erogato senza osservare la clausola di sospensione – sia stato poi giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. L’orientamento che non ritiene necessario, in tal caso, il recupero integrale dell’aiuto viene considerato, in questo lavoro, innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza, ma comunque coerente con i principi generali del sistema di controllo sugli aiuti di Stato. L’articolo dimostra che la soluzione che prescrive di recuperare una parte soltanto dell’aiuto (quella corrispondente agli interessi indebitamente goduti nel periodo dell’illegalità) risulta equilibrata e capace di bilanciare l’esigenza di riconoscere al giudice nazionale adeguati strumenti per la tutela dei singoli con la necessità di preservare l’utilità delle decisioni definitive della Commissione che dichiarano tali aiuti compatibili con il mercato comune.

Recenti sviluppi in materia di private enforcement delle norme sugli aiuti di Stato: i casi CELF e Wienstrom

SPITALERI, FABIO
2010-01-01

Abstract

Il contributo intende precisare il ruolo che il giudice nazionale ricopre nel sistema comunitario di controllo degli aiuti di Stato, in particolare quando uno Stato membro viola gli obblighi, previsti dall’art. 108, par. 3, TFUE, di preventiva notifica e di sospensione dei progetti di aiuto. Il lavoro si sofferma sulla natura dell’intervento dei giudici nazionali e indica gli strumenti che i privati possono azionare per contestare la violazione dei suddetti obblighi. L’articolo si concentra sui poteri riconosciuti al giudice nazionale nel caso in cui un aiuto – pur erogato senza osservare la clausola di sospensione – sia stato poi giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. L’orientamento che non ritiene necessario, in tal caso, il recupero integrale dell’aiuto viene considerato, in questo lavoro, innovativo rispetto alla precedente giurisprudenza, ma comunque coerente con i principi generali del sistema di controllo sugli aiuti di Stato. L’articolo dimostra che la soluzione che prescrive di recuperare una parte soltanto dell’aiuto (quella corrispondente agli interessi indebitamente goduti nel periodo dell’illegalità) risulta equilibrata e capace di bilanciare l’esigenza di riconoscere al giudice nazionale adeguati strumenti per la tutela dei singoli con la necessità di preservare l’utilità delle decisioni definitive della Commissione che dichiarano tali aiuti compatibili con il mercato comune.
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