L’esistenza di barriere architettoniche, tali da impedire alla persona disabile costretta sulla sedia a rotelle, di salire sui mezzi di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006. La persona disabile ha diritto di chiedere all'autorità giudiziaria di imporre alla pubblica amministrazione l’adozione delle misure necessarie per eliminare la posizione di svantaggio in cui si viene a trovare a causa dell’omissione dell’amministrazione comunale.
Condotta discriminatoria nei confronti di persona disabile per mancanza sui marciapiedi delle piattaforme di accesso ai mezzi di trasporto
VENCHIARUTTI, ANGELO
2012-01-01
Abstract
L’esistenza di barriere architettoniche, tali da impedire alla persona disabile costretta sulla sedia a rotelle, di salire sui mezzi di trasporto pubblico, costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006. La persona disabile ha diritto di chiedere all'autorità giudiziaria di imporre alla pubblica amministrazione l’adozione delle misure necessarie per eliminare la posizione di svantaggio in cui si viene a trovare a causa dell’omissione dell’amministrazione comunale.File in questo prodotto:
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