Il principio della libertà testamentaria riconosce al testatore la facoltà di disporre dei propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere, nel senso di regolare, con una precisa manifestazione di volontà, la sorte del suo patrimonio: regolare significa, non solo attribuire secondo le modalità dell’art. 588 c.c. (eredità e legato), non esaustive del possibile contenuto della scheda testamentaria, ma più ampiamente disciplinare anche senza disposizioni attributive; del resto, neppure nelle ipotesi dell’art. 588 c.c. l’effetto reale attributivo sempre ricorre (si pensi alla necessità di accettazione per l’erede, al legato di cosa altrui o al legato obbligatorio). Pertanto, può affermarsi la validità della clausola diseredativa meramente negativa, la quale è indubbiamente di natura patrimoniale ed equivale, non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa. A ritenere diversamente, si rischierebbe di violare il principio di eguaglianza; inoltre, l’ampio riconoscimento alla libertà ed all’autonomia del testatore è in linea con il recentissimo Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012.

Principio di autonomia e validità del testamento contenente solo una clausola di diseredazione

PACIA, ROMANA
2012-01-01

Abstract

Il principio della libertà testamentaria riconosce al testatore la facoltà di disporre dei propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere, nel senso di regolare, con una precisa manifestazione di volontà, la sorte del suo patrimonio: regolare significa, non solo attribuire secondo le modalità dell’art. 588 c.c. (eredità e legato), non esaustive del possibile contenuto della scheda testamentaria, ma più ampiamente disciplinare anche senza disposizioni attributive; del resto, neppure nelle ipotesi dell’art. 588 c.c. l’effetto reale attributivo sempre ricorre (si pensi alla necessità di accettazione per l’erede, al legato di cosa altrui o al legato obbligatorio). Pertanto, può affermarsi la validità della clausola diseredativa meramente negativa, la quale è indubbiamente di natura patrimoniale ed equivale, non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa. A ritenere diversamente, si rischierebbe di violare il principio di eguaglianza; inoltre, l’ampio riconoscimento alla libertà ed all’autonomia del testatore è in linea con il recentissimo Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012.
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