Il saggio sottolinea la discontinuità della mediazione diretta alla conciliazione delle liti civili e commerciali rispetto alla risoluzione giudiziaria intesa come esercizio della sovranità statale e, più in generale, al pensiero giuridico moderno che vede nello Stato l'unica fonte dell'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive. L'accordo conciliativo delle parti, a ciò aiutate dal mediatore, segna l'autocomposizione della lite e presuppone la trasformazione del conflitto, determinato dalle opposte pretese sul bene conteso, in controversia, che si caratterizza per il confronto dialettico tra i litiganti. L' a. critica la concezione meramente volontaristica dell'accordo delle parti, speculare alla sentenza come esercizio del potere del giudice, fondandosi la conciliazione sulla capacità soggettiva di saper discernere ciò che accomuna e ciò che diversifica, la quale è stimolata e valorizzata dal mediatore. Grazie all'istituto mediativo, i litiganti ricorrono al giudice solo allorquando non riescono autonomamente a ripristinare la loro comunicazione interrotta dalla lite. Non vi sarebbe pertanto alternatività tra mediazione e processo, configurandosi quest'ultimo come ancillare rispetto al tentativo di conciliazione delle parti esperito dal mediatore.

L'accordo conciliativo tra conflitto e controversia

FRANZESE, LUCIO
2013-01-01

Abstract

Il saggio sottolinea la discontinuità della mediazione diretta alla conciliazione delle liti civili e commerciali rispetto alla risoluzione giudiziaria intesa come esercizio della sovranità statale e, più in generale, al pensiero giuridico moderno che vede nello Stato l'unica fonte dell'ordinamento giuridico delle relazioni intersoggettive. L'accordo conciliativo delle parti, a ciò aiutate dal mediatore, segna l'autocomposizione della lite e presuppone la trasformazione del conflitto, determinato dalle opposte pretese sul bene conteso, in controversia, che si caratterizza per il confronto dialettico tra i litiganti. L' a. critica la concezione meramente volontaristica dell'accordo delle parti, speculare alla sentenza come esercizio del potere del giudice, fondandosi la conciliazione sulla capacità soggettiva di saper discernere ciò che accomuna e ciò che diversifica, la quale è stimolata e valorizzata dal mediatore. Grazie all'istituto mediativo, i litiganti ricorrono al giudice solo allorquando non riescono autonomamente a ripristinare la loro comunicazione interrotta dalla lite. Non vi sarebbe pertanto alternatività tra mediazione e processo, configurandosi quest'ultimo come ancillare rispetto al tentativo di conciliazione delle parti esperito dal mediatore.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2718885
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