Lo scritto riguarda la cosiddetta responsabilità da attività lecita imputabile all’Amministrazione, che è la meno percorsa rispetto alla responsabilità per l’esercizio illecito della funzione pubblica, la quale, com’è noto, anch’essa ancora oggi presenta aspetti non del tutto definiti, ma trova la base unitaria nei principi generali posti dal codice civile. Invece, la fattispecie indennitaria nel sistema pubblicistico è sostanzialmente rimasta isolata, quasi sospesa in un limbo tra la storica concezione della responsabilità speciale pubblica dell’Amministrazione e quella secondo il paradigma civilistico. Questo problema non è stato preso in considerazione per il semplice motivo che le fattispecie indennitarie sono solo quelle espressamente previste dal legislatore che si limita a disciplinare le singole ipotesi. Infatti, si propende a sostenere la tassatività della fattispecie indennitaria e semmai si ipotizza la possibilità di un’applicazione per via estensiva ai casi analoghi, ravvisando così un principio indennitario settoriale, ma non generale.Il campo della casistica (legislativa e giurisprudenziale) è ampio e frammentato. Vi è una seria difficoltà di ricondurre a una ratio unitaria delle fattispecie indennitarie. Una finta unitarietà, infatti, si rinviene solo nell’utilizzo indiscriminato dell’etichetta “indennizzo” o “indennità”, la quale però è ancorata a tante ipotesi eterogenee . La sistemazione di questa fattispecie è spesso assente o minima, perché a causa della locuzione impropria (di responsabilità) non trova un’esatta e uniforme collocazione. Il problema si pone, soprattutto, dopo l’abbandono della teoria della specialità del diritto pubblico in materia di responsabilità dell’Amministrazione e dell’inclusione della responsabilità di quest’ultima nel paradigma civilistico.
Nuovi spunti giurisprudenziali in tema di indennizzo per attività lecita della pubblica Amministrazione.
CRISMANI, ANDREA
2013-01-01
Abstract
Lo scritto riguarda la cosiddetta responsabilità da attività lecita imputabile all’Amministrazione, che è la meno percorsa rispetto alla responsabilità per l’esercizio illecito della funzione pubblica, la quale, com’è noto, anch’essa ancora oggi presenta aspetti non del tutto definiti, ma trova la base unitaria nei principi generali posti dal codice civile. Invece, la fattispecie indennitaria nel sistema pubblicistico è sostanzialmente rimasta isolata, quasi sospesa in un limbo tra la storica concezione della responsabilità speciale pubblica dell’Amministrazione e quella secondo il paradigma civilistico. Questo problema non è stato preso in considerazione per il semplice motivo che le fattispecie indennitarie sono solo quelle espressamente previste dal legislatore che si limita a disciplinare le singole ipotesi. Infatti, si propende a sostenere la tassatività della fattispecie indennitaria e semmai si ipotizza la possibilità di un’applicazione per via estensiva ai casi analoghi, ravvisando così un principio indennitario settoriale, ma non generale.Il campo della casistica (legislativa e giurisprudenziale) è ampio e frammentato. Vi è una seria difficoltà di ricondurre a una ratio unitaria delle fattispecie indennitarie. Una finta unitarietà, infatti, si rinviene solo nell’utilizzo indiscriminato dell’etichetta “indennizzo” o “indennità”, la quale però è ancorata a tante ipotesi eterogenee . La sistemazione di questa fattispecie è spesso assente o minima, perché a causa della locuzione impropria (di responsabilità) non trova un’esatta e uniforme collocazione. Il problema si pone, soprattutto, dopo l’abbandono della teoria della specialità del diritto pubblico in materia di responsabilità dell’Amministrazione e dell’inclusione della responsabilità di quest’ultima nel paradigma civilistico.Pubblicazioni consigliate
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