L’esercizio dell’azione amministrativa e il funzionamento degli organi politici di indirizzo può subire una serie di condizionamenti che minano la realizzazione e il rispetto dei principi ora evidenziati. Ci si riferisce alla criminalità in generale, e alla sua lotta, che accanto alla politica economica e monetaria, alla politica dell’immigrazione e alla politica per la salute, a livello europeo costituisce uno dei quattro settori di azione politica più sentiti dai cittadini. Il tema della sicurezza, e della criminalità che la minaccia, assume rilevanza giuridica sotto varie dimensioni: da un lato vi è la necessità di protezione della collettività organizzata da pericoli di aggressione, che provengano sia dall’esterno sia dall’interno e dall’altro lato vi è la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei singoli individui in termini di protezione e di sicurezza. Oltre alle dimensioni ora tracciate vi è un’altra dimensione che vede come destinatario della tutela non già il singolo individuo o alla collettività locale ma uno degli organi istituzionali che sono deputati alla cura degli interessi della collettività e dei singoli. Ci si riferisce alle ipotesi di aggressione delle istituzioni pubbliche che sono tali da condizionare il libero esercizio dell’attività politica e amministrativa. In particolare ci si riferisce all’azione amministrativa svolta dagli enti territoriali più vicini alla collettività, cioè ai Comuni, alle Province e anche alle Aziende sanitarie, e ai condizionamenti che la criminalità può esercitare sulla cura concreta dell’interesse pubblico. Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose è un istituto di carattere straordinario dotato di un rimedio estremo (lo scioglimento) posto a tutela dell’unitarietà dell’ordinamento volto a combattere le emergenze istituzionali di fronte alla sovranità violata con l’obiettivo di ristabilire l’agibilità democratica. Esso costituisce un limite temporaneo all’esercizio della sovranità per mezzo dei rappresentanti che il popolo elegge quali espressioni della propria sovranità. I profili che riguardano questo istituto sono sia di tipo politico sia di tipo giuridico e vanno a incidere sulla vita istituzionale del Paese e dell’ente locale (compromesso) il quale rappresenta, secondo la lettura della Costituzione, l’anello di base dello stato di diritto. Lo scritto si propone di sollecitare la riflessione sul funzionamento di questo modello che essenzialmente sconta due questioni. La prima questione attiene alla natura, sanzionatoria o preventiva, del provvedimento di scioglimento. L’altra questione è se il potere di sostituzione costituisca espressione di un tipico potere di controllo oppure l’esercizio in forma straordinaria dell’attività amministrativa. La riflessione si sposta sul ragionamento che “si vuole prevenire un evento che in realtà è già avvenuto (l’infiltrazione)”. In effetti, sarebbe preferibile riconoscere la natura sanzionatoria del provvedimento di scioglimento e attribuire ad altra sede (ad es. a quella giurisdizionale di merito del giudice amministrativo), diversa dal potere straordinario del Governo, le azioni connesse a questa fattispecie.

L’INFLUENZA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL LIBERO ESERCIZIO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI LOCALI

CRISMANI, ANDREA
2014-01-01

Abstract

L’esercizio dell’azione amministrativa e il funzionamento degli organi politici di indirizzo può subire una serie di condizionamenti che minano la realizzazione e il rispetto dei principi ora evidenziati. Ci si riferisce alla criminalità in generale, e alla sua lotta, che accanto alla politica economica e monetaria, alla politica dell’immigrazione e alla politica per la salute, a livello europeo costituisce uno dei quattro settori di azione politica più sentiti dai cittadini. Il tema della sicurezza, e della criminalità che la minaccia, assume rilevanza giuridica sotto varie dimensioni: da un lato vi è la necessità di protezione della collettività organizzata da pericoli di aggressione, che provengano sia dall’esterno sia dall’interno e dall’altro lato vi è la necessità di assicurare la tutela dei diritti dei singoli individui in termini di protezione e di sicurezza. Oltre alle dimensioni ora tracciate vi è un’altra dimensione che vede come destinatario della tutela non già il singolo individuo o alla collettività locale ma uno degli organi istituzionali che sono deputati alla cura degli interessi della collettività e dei singoli. Ci si riferisce alle ipotesi di aggressione delle istituzioni pubbliche che sono tali da condizionare il libero esercizio dell’attività politica e amministrativa. In particolare ci si riferisce all’azione amministrativa svolta dagli enti territoriali più vicini alla collettività, cioè ai Comuni, alle Province e anche alle Aziende sanitarie, e ai condizionamenti che la criminalità può esercitare sulla cura concreta dell’interesse pubblico. Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose è un istituto di carattere straordinario dotato di un rimedio estremo (lo scioglimento) posto a tutela dell’unitarietà dell’ordinamento volto a combattere le emergenze istituzionali di fronte alla sovranità violata con l’obiettivo di ristabilire l’agibilità democratica. Esso costituisce un limite temporaneo all’esercizio della sovranità per mezzo dei rappresentanti che il popolo elegge quali espressioni della propria sovranità. I profili che riguardano questo istituto sono sia di tipo politico sia di tipo giuridico e vanno a incidere sulla vita istituzionale del Paese e dell’ente locale (compromesso) il quale rappresenta, secondo la lettura della Costituzione, l’anello di base dello stato di diritto. Lo scritto si propone di sollecitare la riflessione sul funzionamento di questo modello che essenzialmente sconta due questioni. La prima questione attiene alla natura, sanzionatoria o preventiva, del provvedimento di scioglimento. L’altra questione è se il potere di sostituzione costituisca espressione di un tipico potere di controllo oppure l’esercizio in forma straordinaria dell’attività amministrativa. La riflessione si sposta sul ragionamento che “si vuole prevenire un evento che in realtà è già avvenuto (l’infiltrazione)”. In effetti, sarebbe preferibile riconoscere la natura sanzionatoria del provvedimento di scioglimento e attribuire ad altra sede (ad es. a quella giurisdizionale di merito del giudice amministrativo), diversa dal potere straordinario del Governo, le azioni connesse a questa fattispecie.
2014
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2770720
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