Con la sentenza n. 24930 del 2011 la Corte di cassazione ha affermato l’indeducibilità degli interessi passivi di mora affermandone la natura sanzionatoria, qualifica che appare tuttavia ingiustificata, giacché gli interessi per ritardato pagamento non hanno natura afflittiva, trattandosi di un rimedio risarcitorio per il danno patito dal creditore, speculare al vantaggio tratto dal debitore grazie alla permanenza delle somme dovute nel suo patrimonio. Al di là delle peculiarità del caso di specie, che si riferiva alle penalità moratorie connesse al ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, non può dunque essere condivisa in astratto l’indeducibilità degli interessi di mora, vista la loro stretta inerenza all’impresa, scontata anche sul piano normativo, come si ricava dall’art. 109, comma 7, del T.U.I.R. sull’applicabilità del principio di cassa agli interessi «percepiti» (dal creditore) o «corrisposti» (dal debitore).
Interessi passivi per ritardato pagamento ed estensione indebita del concetto di <>
STEVANATO, DARIO
2014-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 24930 del 2011 la Corte di cassazione ha affermato l’indeducibilità degli interessi passivi di mora affermandone la natura sanzionatoria, qualifica che appare tuttavia ingiustificata, giacché gli interessi per ritardato pagamento non hanno natura afflittiva, trattandosi di un rimedio risarcitorio per il danno patito dal creditore, speculare al vantaggio tratto dal debitore grazie alla permanenza delle somme dovute nel suo patrimonio. Al di là delle peculiarità del caso di specie, che si riferiva alle penalità moratorie connesse al ritardato pagamento di oneri di urbanizzazione, non può dunque essere condivisa in astratto l’indeducibilità degli interessi di mora, vista la loro stretta inerenza all’impresa, scontata anche sul piano normativo, come si ricava dall’art. 109, comma 7, del T.U.I.R. sull’applicabilità del principio di cassa agli interessi «percepiti» (dal creditore) o «corrisposti» (dal debitore).Pubblicazioni consigliate
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